Una società ha richiesto l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria per evitare il fallimento. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda per mancanza del requisito occupazionale minimo di duecento dipendenti, dichiarando il fallimento. La società ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che nel conteggio dovessero rientrare anche i lavoratori impiegati nei rami d'azienda concessi in affitto a terzi, data la temporaneità del trasferimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che i dipendenti delle aziende affittate non possono essere computati. Infatti, per legge, durante l'affitto il rapporto di lavoro si trasferisce all'affittuario. Di conseguenza, la società non possedeva la soglia dimensionale richiesta al momento della dichiarazione di insolvenza, confermando così il fallimento.
Continua »