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Art. 2112 Codice Civile — Anno 2023

224 provvedimenti

Altri anni per Art. 2112 Codice Civile

Cessione di ramo d’azienda: risarcimento o retribuzione?
Alcuni dipendenti hanno impugnato la cessione di ramo d'azienda effettuata dalla loro società originaria a un'altra impresa, ottenendo la dichiarazione giudiziale di inefficacia del trasferimento. Successivamente, hanno richiesto alla società cedente il pagamento delle differenze economiche e dei benefit persi durante il periodo di lavoro presso la società cessionaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda qualificandola come puramente retributiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che, a seguito di un'illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per le minori retribuzioni percepite, a condizione che abbia messo in mora il datore di lavoro originario offrendo le proprie prestazioni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Conversione del contratto di lavoro: sì all’ente, no al Ministero
Una lavoratrice con contratto flessibile presso un'associazione privata, poi soppressa per legge, chiedeva la conversione del contratto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato e il conseguente trasferimento nei ruoli del Ministero vigilante. La Corte d'Appello aveva negato la conversione ritenendo l'ente pubblico. La Cassazione chiarisce che l'associazione ha natura privatistica, rendendo possibile la conversione del contratto di lavoro per abuso di contratti flessibili. Tuttavia, la Corte stabilisce che tale conversione non dà diritto al trasferimento automatico presso il Ministero. La legge di soppressione riserva infatti il passaggio solo al personale già di ruolo e in servizio al momento della liquidazione, a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: salvo il posto anche dopo l’accordo
Due lavoratori impugnano la cessione di ramo d'azienda tra la loro ex azienda datrice di lavoro e una nuova società, ritenendola invalida. Successivamente, i lavoratori firmano un verbale di conciliazione con la società acquirente per risolvere il rapporto di lavoro di fatto instaurato. L'azienda originaria sostiene che tale accordo estingua ogni pretesa anche nei suoi confronti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda originaria, confermando che l'invalidità della cessione di ramo d'azienda mantiene in vita il rapporto giuridico con il datore di lavoro originario. La risoluzione del rapporto con l'acquirente di fatto non elimina l'interesse dei lavoratori a chiedere il ripristino del posto di lavoro originario.
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Inquadramento personale ATA: stipendio salvo ma senza vecchi premi
Alcuni dipendenti della scuola, trasferiti dagli enti locali allo Stato, hanno chiesto il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'inserimento di premi incentivanti nel calcolo dello stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la legittimità del loro inquadramento personale ATA. I giudici hanno chiarito che il trasferimento non deve causare un peggioramento retributivo sostanziale globale. Tuttavia, i premi di produttività, essendo variabili e non garantiti, non rientrano nel calcolo del maturato economico. L'applicazione dell'assegno ad personam ha compensato adeguatamente eventuali differenze, escludendo ogni perdita reale. Di conseguenza, i lavoratori perdono la causa e dovranno versare il doppio del contributo unificato.
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Diritto all’assunzione: perché l’anzianità da sola non basta
Tre piloti hanno fatto causa alla Società Subentrante rivendicando il proprio diritto all'assunzione sulla base di accordi sindacali siglati durante una complessa procedura di crisi aziendale. I lavoratori lamentavano la violazione dei criteri di selezione e del numero minimo di assunzioni previsti dalle intese collettive. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché i piloti non hanno fornito la prova di possedere i requisiti selettivi richiesti dagli accordi, i quali privilegiavano le esigenze organizzative rispetto alla sola anzianità di servizio. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori. La sentenza ribadisce che spetta al lavoratore l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dagli accordi collettivi per poter pretendere l'assunzione, escludendo automatismi basati sulla sola anzianità lavorativa.
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Cessione di ramo d’azienda: quando l’autonomia è finta
I Lavoratori hanno impugnato il trasferimento del loro rapporto di lavoro, avvenuto a seguito di un accordo tra la Società Cedente e la Società Cessionaria. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficace tale trasferimento per mancanza dei requisiti della cessione di ramo d'azienda, ordinando il ripristino dei rapporti di lavoro originari. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. I giudici hanno stabilito che la cessione di ramo d'azienda richiede la preesistenza di un'autonomia funzionale del ramo ceduto, che non può essere creato artificialmente al momento del trasferimento. Inoltre, i termini di decadenza introdotti successivamente non si applicano retroattivamente alle cessioni avvenute prima dell'entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, i ricorsi delle aziende sono stati respinti e i lavoratori hanno ottenuto il diritto a tornare alle dipendenze del datore di lavoro originario.
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Contratto a progetto nullo: il nuovo ente deve assumere
Una lavoratrice ha svolto per quarantuno mesi mansioni generiche di inserimento dati catastali per un consorzio di bonifica, formalmente inquadrata con un finto contratto a progetto. A seguito della soppressione dell'ente, un nuovo consorzio è subentrato nelle sue funzioni. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il contratto a progetto, convertendolo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e hanno ordinato la riammissione in servizio della dipendente presso il nuovo ente in base alle regole sul trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del nuovo consorzio, confermando la decisione. La lavoratrice ha quindi ottenuto definitivamente il posto di lavoro a tempo indeterminato e il diritto alla riammissione in servizio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: definitivo il reintegro
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della formale rinuncia al ricorso per cassazione presentata dall'Azienda Cedente e accettata dal Lavoratore. La vicenda originaria riguardava l'illegittimità del trasferimento di ramo d'azienda tra l'Azienda Cedente e l'Azienda Cessionaria, con conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro in capo alla prima. A causa dell'estinzione del ricorso principale, la Suprema Corte ha dichiarato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dall'Azienda Cessionaria e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti coinvolte.
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Contratto a progetto: il nuovo ente deve assumere la dipendente
Una lavoratrice ha impugnato diversi contratti a progetto stipulati con un consorzio di bonifica, poi soppresso e posto in liquidazione. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accertato l'illegittimità del contratto a progetto, convertendolo in rapporto subordinato a tempo indeterminato, e hanno ordinato la riammissione in servizio presso il nuovo consorzio subentrante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del nuovo consorzio. I giudici hanno confermato che i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici soggetti al diritto privato e che il trasferimento delle funzioni comporta l'applicazione dell'articolo 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda. Di conseguenza, il nuovo ente deve riassumere la lavoratrice, poiché l'attività originaria consisteva in mansioni generiche prive di un reale progetto autonomo.
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Trasferimento di azienda: accordo sindacale batte contestazione
Un lavoratore ha contestato il trasferimento di azienda del proprio ramo d'azienda, ritenendolo simulato e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, a fronte di una somma di denaro, egli aveva rinunciato a qualsiasi pretesa verso l'azienda cedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che l'accordo transattivo era pienamente valido e inoppugnabile. Di conseguenza, la firma del verbale preclude la possibilità di contestare la legittimità del trasferimento di azienda o di far valere presunti errori di diritto per annullare l'accordo stesso.
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Cessione del ramo d’azienda: l’accordo spegne la lite in Cassazione
Alcuni dipendenti hanno contestato la cessione del ramo d'azienda effettuata dal loro datore di lavoro, ritenendola illegittima. I giudici di merito hanno dato ragione ai lavoratori, dichiarando inefficace il trasferimento e ordinando il ripristino dei rapporti di lavoro originari. La società ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, l'azienda e i lavoratori hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere ogni pendenza. Di conseguenza, la società ha rinunciato al ricorso e i lavoratori hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti ed escludendo l'obbligo di pagare il doppio del contributo unificato.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo il passaggio forzato
Un lavoratore ha impugnato la cessione del suo contratto di lavoro, avvenuta a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda tra due società. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato illegittima la cessione per mancanza dei requisiti di autonomia e preesistenza del ramo ceduto. La prima azienda ha poi conciliato la lite con il lavoratore. La seconda azienda ha invece proseguito il ricorso in Cassazione, sostenendo che le norme europee non richiedano la preesistenza del ramo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo d'azienda sono elementi costitutivi essenziali per la validità del trasferimento. Di conseguenza, il lavoratore ha vinto la causa e la seconda azienda è stata condannata a pagare le spese legali.
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Verbale di conciliazione: la firma cancella la causa di lavoro
Una lavoratrice, impiegata come informatore scientifico, ha contestato la cessione del proprio ramo d'azienda da parte della società datrice di lavoro a un'altra impresa, ritenendola fittizia. Tuttavia, la dipendente aveva precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, a fronte di una somma di denaro, la lavoratrice rinunciava a qualsiasi futura pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che il verbale di conciliazione firmato in sede protetta è pienamente valido e inoppugnabile. Questo accordo preclude definitivamente la possibilità di contestare la cessione del ramo d'azienda o di richiedere il reintegro nel posto di lavoro originario. Vince l'azienda datrice di lavoro, che non deve riassumere la dipendente né risarcirla.
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Trasferimento di azienda: la firma sindacale blocca i ricorsi
Un gruppo di informatori scientifici ha impugnato il trasferimento di azienda da una multinazionale farmaceutica a un'altra società, sostenendo che l'operazione fosse simulata e nulla. Tuttavia, i lavoratori avevano precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale, ricevendo una somma di denaro a titolo di transazione novativa e rinunciando a qualsiasi pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo conciliativo preclude la possibilità di contestare la validità della cessione. I giudici hanno stabilito che la rinuncia tombale firmata in sede protetta copre anche le contestazioni sulla legittimità del trasferimento di azienda, rendendo inammissibili le successive richieste di ripristino del rapporto di lavoro con la vecchia società.
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Contratto a progetto: il finto autonomo vince e ottiene il posto
Una lavoratrice ha svolto attività di inserimento dati per un consorzio di bonifica tramite un finto contratto a progetto. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato illegittimo il contratto, disponendone la conversione in rapporto a tempo indeterminato. Nel frattempo, l'ente originario è stato soppresso e i suoi rapporti sono passati a un nuovo consorzio. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del contratto a progetto, privo di un reale obiettivo specifico e ridotto a mansioni ordinarie di routine. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che il nuovo consorzio subentrante deve riassumere la lavoratrice in base alle regole sul trasferimento d'azienda (Art. 2112 c.c.), respingendo il ricorso dell'ente e confermando la giurisdizione del giudice ordinario.
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Indennità risarcitoria onnicomprensiva e scatti di anzianità
Una lavoratrice ha ottenuto la conversione di contratti a termine illegittimi in un unico rapporto a tempo indeterminato, con diritto alla ricostruzione della carriera. Le società datrici di lavoro sostenevano che l'indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010 coprisse ogni pretesa economica, escludendo ulteriori differenze retributive. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale indennità risarcisce solo i periodi di interruzione del lavoro, mentre per i periodi di effettiva attività lavorativa spettano la ricostruzione della carriera e gli scatti di anzianità. La Suprema Corte ha però accolto parzialmente il ricorso delle società per un vizio di motivazione: la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto nuove e inammissibili le contestazioni sui conteggi delle somme dovute, che erano invece state tempestivamente sollevate in primo grado. La causa è stata rinviata per ricalcolare gli importi.
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Trasferimento d’azienda: i dipendenti vincono contro i limiti di tempo
Un gruppo di lavoratori ha chiesto al giudice di accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro con una nuova società pubblica a seguito di un trasferimento d'azienda. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, confermando il passaggio dei dipendenti alle medesime condizioni economiche e normative. La nuova società ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo la decadenza dei lavoratori dall'azione legale per il decorso dei termini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'azione per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario a seguito di trasferimento d'azienda non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei provvedimenti datoriali. Di conseguenza, i lavoratori hanno vinto la causa e la società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Mobilità volontaria: sì al trasferimento, no al declassamento
Un dipendente pubblico ha ottenuto il trasferimento tramite mobilità volontaria da un Ministero a un altro. Tuttavia, nel nuovo contratto individuale, l'amministrazione di destinazione lo ha inquadrato in un livello professionale ed economico inferiore rispetto a quello precedentemente posseduto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la mobilità volontaria garantisce la conservazione dei diritti acquisiti, inclusi l'anzianità di servizio e il trattamento economico. Di conseguenza, la clausola del contratto che prevedeva un inquadramento inferiore è nulla per violazione di norme imperative. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per una nuova decisione.
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Inquadramento dirigenziale illegittimo: no ai diritti acquisiti
Un dipendente pubblico, promosso dirigente tramite concorso interno basato su una legge regionale, viene trasferito alla Regione dopo la soppressione del suo ente originario. Successivamente, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge regionale che aveva previsto il concorso interno, violando l'obbligo di concorso pubblico. La Regione dispone quindi la retrocessione del lavoratore a funzionario. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del provvedimento. La Corte stabilisce che l'inquadramento dirigenziale illegittimo è nullo con effetto retroattivo, poiché il rapporto di lavoro pubblico è indissolubilmente legato alla validità della procedura concorsuale. Non sussiste alcun diritto acquisito se la nomina deriva da una norma incostituzionale.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo se manca l’autonomia
Una grande società informatica ha ceduto un gruppo di dipendenti a un'altra azienda, qualificando l'operazione come trasferimento di ramo d'azienda. I lavoratori hanno contestato la cessione, sostenendo che il gruppo non avesse una reale autonomia prima del passaggio. I giudici di merito hanno dato ragione ai dipendenti, ordinando il loro reintegro nell'azienda originaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda cessionaria. La Corte ha ribadito che, per applicare il trasferimento di ramo d'azienda, la porzione ceduta deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione stessa. L'onere di provare l'esistenza di questi requisiti spetta interamente alle società coinvolte. Di conseguenza, la lavoratrice che non ha firmato l'accordo transattivo ha ottenuto definitivamente il diritto a rientrare alle dipendenze del datore di lavoro originario.
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