Alcuni dipendenti della scuola, trasferiti dagli enti locali allo Stato, hanno chiesto il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'inserimento di premi incentivanti nel calcolo dello stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la legittimità del loro inquadramento personale ATA. I giudici hanno chiarito che il trasferimento non deve causare un peggioramento retributivo sostanziale globale. Tuttavia, i premi di produttività, essendo variabili e non garantiti, non rientrano nel calcolo del maturato economico. L'applicazione dell'assegno ad personam ha compensato adeguatamente eventuali differenze, escludendo ogni perdita reale. Di conseguenza, i lavoratori perdono la causa e dovranno versare il doppio del contributo unificato.
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