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Art. 2112 Codice Civile — Anno 2023

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224 provvedimenti

Altri anni per Art. 2112 Codice Civile

Cessione di ramo d’azienda: dimissioni e stipendi arretrati
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda cedente contro la condanna al pagamento delle retribuzioni in favore di un lavoratore. La vicenda nasce da una cessione di ramo d'azienda dichiarata invalida dal giudice. Il lavoratore aveva continuato a lavorare di fatto per l'azienda cessionaria, per poi risolvere consensualmente il rapporto. L'azienda cedente sosteneva che tale risoluzione avesse estinto l'intero rapporto di lavoro. La Cassazione ha invece chiarito che l'invalidità della cessione di ramo d'azienda sdoppia il rapporto: uno di fatto con la cessionaria e uno giuridico, che prosegue senza interruzioni, con la cedente. Di conseguenza, le dimissioni o la risoluzione con la nuova azienda non cancellano l'obbligo della vecchia azienda di pagare gli stipendi arretrati, aventi natura retributiva e non risarcitoria. Il lavoratore ha quindi diritto a ricevere le somme spettanti.
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Trasferimento d’azienda: lavoratori esclusi senza limiti di tempo
Alcuni lavoratori hanno fatto causa alla vecchia e alla nuova società per ottenere il riconoscimento del loro passaggio alle dipendenze di quest'ultima. I lavoratori sostenevano che si fosse verificato un trasferimento d'azienda a seguito della reinternalizzazione delle attività di magazzino. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo l'azione ormai fuori tempo massimo per il superamento del termine di sessanta giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che il termine di decadenza non si applica quando il dipendente escluso rivendica la prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello.
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Garanzia di riassunzione: l’accordo vince sui cambi societari
Due lavoratrici, originariamente dipendenti di una società di gestione aeroportuale, erano state trasferite a un'azienda concessionaria. In quell'occasione, un accordo sindacale aveva previsto una garanzia di riassunzione da parte della società originaria in caso di cessazione o trasferimento delle attività della concessionaria. A seguito del passaggio della concessione a un terzo operatore, le lavoratrici hanno chiesto di essere riassunte dalla società originaria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il "trasferimento di attività" previsto dall'accordo equivaleva a un trasferimento d'azienda. Di conseguenza, la garanzia di riassunzione è pienamente operativa. La società originaria perde il ricorso e deve riassumere le lavoratrici, pagando le spese di giudizio.
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Trasferimento di ramo d’azienda: legittimo anche senza consenso
Un Informatore Scientifico ha impugnato il trasferimento di ramo d'azienda attuato dalla sua originaria società datrice di lavoro a favore di un'altra impresa, ritenendolo illegittimo per mancanza dei requisiti di legge e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro originario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la validità della cessione. I giudici hanno stabilito che le linee di attività cedute costituivano un nucleo organizzato dotato di autonomia funzionale e preesistenza, elementi essenziali per configurare un legittimo trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Trasferimento d’azienda o vendita di beni? La Cassazione decide
Un dipendente di una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha richiesto il riconoscimento del diritto al passaggio automatico del proprio rapporto di lavoro alla nuova società acquirente. Il lavoratore ha invocato la disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e della direttiva europea 2001/23/CE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. I giudici hanno stabilito che l'operazione tra le due compagnie si è configurata come una semplice vendita di beni e non come un trasferimento d'azienda. È stata infatti accertata la mancanza di continuità economica e di autonomia funzionale dei beni ceduti, inseriti in un progetto industriale del tutto nuovo e ridotto. Di conseguenza, non opera la tutela del mantenimento del posto di lavoro per i dipendenti della società originaria.
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Accollo cumulativo: il lavoratore vince contro il fallimento
Un lavoratore ha chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento della sua ex datrice di lavoro per crediti di lavoro. In precedenza, l'azienda aveva ceduto il ramo d'azienda a una nuova società con un accordo qualificato come accollo cumulativo. Il Tribunale ha ammesso il credito con riserva di preventiva richiesta di pagamento alla nuova società. Il Fallimento ha impugnato la decisione in Cassazione, contestando sia la regolarità delle notifiche sia l'ammissibilità di una riserva atipica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la costituzione del Fallimento ha sanato ogni vizio di notifica e che l'eventuale illegittimità di una riserva atipica comporta l'ammissione piena del credito, privando il Fallimento dell'interesse a impugnare. Il lavoratore vince la causa.
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Responsabilità professionale dell’avvocato: errore costa caro
Un avvocato ha assistito una lavoratrice in una causa di lavoro senza impugnare il primo licenziamento, rendendo impossibile applicare la tutela del trasferimento d'azienda. Nonostante la sconfitta in primo grado, il professionista ha proseguito la lite nei gradi successivi, causando ingenti spese legali alla cliente. Quest'ultima ha quindi contestato la richiesta di parcella dell'avvocato, chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità professionale dell'avvocato. I giudici hanno stabilito che, sebbene l'obbligazione del difensore sia di mezzi, insistere in giudizi palesemente infondati dopo una prima sentenza sfavorevole costituisce una grave negligenza. L'avvocato perde la causa e deve risarcire la cliente pagando le spese processuali.
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Responsabilità solidale del datore di lavoro: attenti agli errori
Il Lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive e TFR per il periodo dal 2004 al 2008. L'Azienda era passata alla nuova titolare solo nel 2007, dopo la morte del marito. La Corte d'Appello ha limitato la condanna al periodo successivo al subentro (2007-2008), escludendo gli anni precedenti. Il Lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione, invocando la responsabilità solidale del datore di lavoro e il trasferimento d'azienda. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: il dipendente non aveva formulato la domanda iniziale basandosi sulla successione ereditaria o sull'articolo 2112 del codice civile. Di conseguenza, i giudici non potevano estendere la condanna d'ufficio senza violare le regole del processo. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Cessione ramo d’azienda: stipendio dovuto anche senza reintegra
Un lavoratore ha contestato la cessione ramo d'azienda che aveva comportato il trasferimento del suo contratto a una nuova società. I giudici hanno dichiarato illegittimo il trasferimento, ma l'azienda originaria non ha riassunto il dipendente, nonostante la sua disponibilità. Il lavoratore ha quindi continuato a lavorare per la società acquirente, chiedendo però lo stipendio anche all'azienda originaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azienda originaria deve pagare le retribuzioni arretrate. Il pagamento ricevuto dalla società acquirente non cancella il debito dell'azienda originaria, poiché quest'ultima è in mora per aver rifiutato il dipendente. Il ricorso dell'azienda è stato respinto.
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Contratto a progetto nullo: sì alla stabilità, no al Ministero
Il Lavoratore, assunto con contratto a progetto da un istituto privato poi soppresso e assorbito da un Ministero, ha chiesto la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il conseguente trasferimento presso l'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del contratto a progetto per genericità del piano di lavoro, dichiarando la conversione del rapporto con l'ente originario. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che il trasferimento automatico presso il Ministero spetta solo al personale effettivamente in servizio al momento della soppressione, escludendo chi ottiene la conversione solo successivamente per via giudiziaria. Il Ministero vince il ricorso contro il trasferimento automatico.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: no al doppio stipendio
Un lavoratore, a seguito della dichiarazione di illegittimità della cessione di ramo d'azienda, ha richiesto all'azienda cedente il pagamento delle retribuzioni già percepite dall'azienda cessionaria presso cui aveva lavorato. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo i pagamenti del cessionario come adempimento del terzo. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione invocando un nuovo orientamento giurisprudenziale favorevole. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudice di rinvio è rigidamente vincolato al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza rescindente, anche in presenza di successivi mutamenti della giurisprudenza. Vince l'azienda cedente.
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Trasferimento del personale: ente soppresso ma niente assunzione
Una lavoratrice ha chiesto la conversione dei suoi contratti a progetto in un rapporto a tempo indeterminato con un'associazione privata vigilata dallo Stato, pretendendo il conseguente trasferimento del personale alle dipendenze del Ministero a seguito della soppressione dell'ente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la norma speciale sul trasferimento del personale si applica esclusivamente ai dipendenti effettivamente in servizio al momento della soppressione dell'ente. Anche se i contratti a progetto fossero stati illegittimi, la lavoratrice non era in servizio attivo alla data stabilita dalla legge. Di conseguenza, non sussiste alcun diritto all'assunzione automatica presso la pubblica amministrazione, poiché ciò violerebbe il principio costituzionale del concorso pubblico e le esigenze di bilancio dello Stato.
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Trasferimento di ramo d’azienda nullo: stipendi comunque dovuti
Una lavoratrice ha ottenuto la dichiarazione di invalidità del trasferimento di ramo d'azienda tra la sua azienda originaria e una nuova società. Nel frattempo, era stata licenziata dalla nuova società e aveva scelto di percepire l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Successivamente, ha chiesto all'azienda originaria il pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda originaria si è opposta, sostenendo che l'indennità ricevuta e la risoluzione del rapporto con la nuova società estinguessero il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda originaria. I giudici hanno stabilito che, dichiarata la nullità del trasferimento, il rapporto di lavoro originario sopravvive di diritto. Le vicende risolutive con la nuova società, inclusa l'indennità sostitutiva, non incidono sull'obbligo dell'azienda originaria di pagare gli stipendi dovuti a causa del rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa.
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Contratto irregolare e società pubblica: no al posto fisso
Un lavoratore assunto tramite agenzia interinale per una società controllata dalla Regione Siciliana ha chiesto l'assunzione a tempo indeterminato a causa di irregolarità nella somministrazione. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che, al momento della stipula del contratto, era in vigore una norma specifica che imponeva il divieto di conversione del contratto per le società a partecipazione pubblica. Anche se questa norma è stata poi cancellata, non si può applicare retroattivamente. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto al posto fisso, ma solo a un eventuale risarcimento del danno.
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Trasferimento dopo reintegra: ordine eluso? No della Cassazione
Un lavoratore, dopo aver ottenuto dal giudice la reintegra nel suo posto di lavoro a Napoli a seguito di una cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla, viene immediatamente trasferito dall'azienda a Milano. La società giustifica la decisione con motivazioni organizzative, come la digitalizzazione e la soppressione di alcune mansioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che il trasferimento del lavoratore dopo reintegra è illegittimo. L'azienda non ha fornito prove sufficienti a dimostrare le reali ed effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive necessarie per legge. L'ordine di reintegra deve essere eseguito ripristinando la situazione lavorativa precedente, e ogni successiva modifica, come un trasferimento, deve essere rigorosamente giustificata.
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Responsabilità solidale affitto d’azienda: chi paga dopo la fine?
Un lavoratore chiedeva a un'azienda, che aveva preso in affitto l'attività dal suo datore di lavoro originale, il pagamento di integrazioni salariali. Tali somme erano però maturate dopo la fine del contratto di affitto e la restituzione dell'azienda al proprietario. La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità solidale affitto d'azienda. Ha stabilito che l'azienda affittuaria è responsabile in solido con il proprietario solo per i crediti del lavoratore sorti prima o durante il periodo di affitto. Non risponde, invece, dei debiti maturati successivamente alla retrocessione dell'azienda. Di conseguenza, la richiesta del lavoratore è stata respinta.
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Cessione di ramo d’azienda fittizia: l’Azienda perde la causa
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima una cessione di ramo d'azienda tra due società di telecomunicazioni. L'operazione aveva trasferito un gruppo di lavoratori addetti al 'customer care'. La Corte ha stabilito che, per essere valida, una cessione di ramo d'azienda deve riguardare un'entità produttiva che sia funzionalmente autonoma e preesistente al trasferimento. Nel caso specifico, il ramo ceduto non possedeva queste caratteristiche, poiché dipendeva ancora strettamente dalla struttura dell'azienda cedente. Di conseguenza, il trasferimento dei lavoratori è stato annullato e i loro rapporti di lavoro sono stati ripristinati con l'azienda originaria, che ha perso la causa e ha dovuto pagare le spese legali.
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Cessione di ramo d’azienda: valida anche se solo di supporto
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di Cessione di ramo d'azienda in cui l'acquirente, poi fallito, ne chiedeva la nullità. L'accusa era che il ramo ceduto non avesse autonomia funzionale e che l'operazione fosse un espediente per eludere le norme sui licenziamenti collettivi (negozio in frode alla legge). La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che il complesso di beni e attività trasferito, sebbene svolgesse funzioni di supporto, costituiva un'organizzazione imprenditoriale autonoma. Di conseguenza, la cessione è stata ritenuta valida. L'Azienda Acquirente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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Vince la causa ma viene trasferito: il trasferimento illegittimo
La Corte di Cassazione ha confermato il carattere di trasferimento illegittimo del lavoratore disposto da una banca. L'azienda, dopo aver ricevuto un ordine giudiziale di reintegrare il dipendente nella sede originaria di Napoli a seguito di una cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla, lo aveva immediatamente trasferito a Bologna. La banca ha giustificato la decisione con motivazioni organizzative legate alla digitalizzazione. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'azienda non ha fornito prove sufficienti e concrete per queste ragioni. L'ordine di reintegra impone il ripristino della posizione lavorativa originaria, e ogni successivo spostamento deve essere supportato da prove solide, il cui onere ricade interamente sul datore di lavoro. Di conseguenza, il trasferimento è stato dichiarato inefficace.
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Scatti di Anzianità Apprendistato: Nulli i Patti Contrari
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto un processo riguardante il diritto ai scatti di anzianità apprendistato. Un gruppo di lavoratori si era opposto a una clausola del loro contratto collettivo che escludeva i primi 18 mesi di apprendistato dal calcolo dell'anzianità utile per gli aumenti di stipendio. I giudici di merito avevano dato ragione ai lavoratori, dichiarando nulla la clausola e condannando l'azienda a riconoscere l'anzianità maturata e a pagare le differenze retributive. Prima della decisione finale della Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo, portando alla chiusura del caso. Resta però il principio affermato nei gradi precedenti: l'intero periodo di apprendistato è valido per la maturazione degli scatti di anzianità.
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