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Art. 2112 Codice Civile — Anno 2023

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224 provvedimenti

Altri anni per Art. 2112 Codice Civile

Contratto a tempo determinato: il silenzio non cancella i diritti
Tre assistenti di volo hanno contestato la nullità del termine apposto ai loro contratti di lavoro. Le società datrici di lavoro sostenevano che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, poiché i dipendenti avevano successivamente accettato un contratto a tempo indeterminato e fatto passare molto tempo prima di agire in giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle aziende. La Corte ha chiarito che l'accettazione di un nuovo impiego e il semplice passaggio del tempo non dimostrano la volontà di rinunciare ai diritti pregressi. Di conseguenza, è stata confermata la nullità del contratto a tempo determinato, con diritto alla ricostruzione della carriera e al risarcimento del danno.
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Indennità di mobilità: sì al cumulo degli anni tra aziende
L'Istituto Previdenziale ha negato l'indennità di mobilità a un lavoratore licenziato, sostenendo che non avesse maturato i sei mesi di anzianità di servizio richiesti dalla legge presso l'ultimo datore di lavoro. Il lavoratore aveva lavorato quindici settimane per l'ultima azienda e quarantadue settimane per l'azienda precedente, da cui era stato trasferito senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che il passaggio diretto e senza interruzioni tra le due società garantisce la conservazione dell'anzianità di servizio accumulata. Di conseguenza, il periodo precedente deve essere computato per il raggiungimento della soglia minima necessaria a ottenere la prestazione assistenziale. L'ente pubblico perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Contratto a progetto nullo: il nuovo ente deve riassumere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un consorzio subentrante contro la decisione che lo obbligava a riassumere una dipendente. Originariamente, la lavoratrice era stata impiegata con un illegittimo contratto a progetto da un consorzio poi soppresso. Il Tribunale aveva disposto la conversione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato. Successivamente, a seguito della soppressione del datore di lavoro originario e del trasferimento delle sue attività al nuovo ente, la Corte d'Appello ha applicato le regole sul trasferimento d'azienda. Di conseguenza, ha ordinato al consorzio subentrante di riammettere in servizio la lavoratrice. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la mancanza di un progetto specifico determina la conversione automatica del rapporto e che il subentrante eredita l'obbligo di riassunzione.
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Trasferimento d’azienda: l’ente soppresso perde, il nuovo assume
Una lavoratrice ha ottenuto la conversione dei suoi contratti a progetto illegittimi in un rapporto a tempo indeterminato. Nel frattempo, l'ente datore di lavoro originario è stato soppresso e le sue attività sono passate a un nuovo ente tramite un trasferimento d'azienda. La Corte d'Appello ha stabilito che il nuovo ente deve riassumere la dipendente. Il nuovo ente ha fatto ricorso in Cassazione, contestando la propria responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro prosegue con il soggetto subentrante. Di conseguenza, il nuovo ente è obbligato a reintegrare la lavoratrice e a pagare le spese legali.
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Trasferimento di azienda: vince il dipendente licenziato
Una banca in liquidazione ha ceduto le proprie attività a un nuovo istituto di credito. Il Lavoratore, licenziato dalla banca cedente, ha richiesto la continuità del rapporto di lavoro con la banca acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato che l'operazione ha costituito un effettivo trasferimento di azienda. Di conseguenza, in mancanza di un valido accordo sindacale trilaterale che potesse derogare alle tutele di legge, il rapporto di lavoro si è trasferito automaticamente alla banca cessionaria ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Il licenziamento intimato dalla cedente è stato dichiarato inefficace poiché avvenuto quando il rapporto era già passato alla nuova banca. La banca acquirente deve quindi riassumere il dipendente e risarcirgli i danni.
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Trasferimento d’azienda: senza prove salta la tutela del lavoratore
Una lavoratrice ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento del suo ultimo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento di un credito maggiore per prestazioni lavorative svolte anche presso precedenti datori di lavoro. La ricorrente ha invocato il trasferimento d'azienda per ottenere la responsabilità solidale del fallimento. Il Tribunale ha respinto la domanda per mancanza di prove sulla cessione dell'attività e ha dichiarato inammissibile la richiesta di estensione del fallimento a una presunta società di fatto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che l'onere di provare il trasferimento d'azienda spetta a chi lo invoca e che la procedura di accertamento del passivo non può essere utilizzata per richiedere l'estensione del fallimento ad altri soggetti.
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Trasferimento d’azienda: il subentro cancella il licenziamento
Alcuni addetti alla biglietteria, licenziati formalmente dalla società appaltatrice uscente, hanno richiesto l'accertamento del trasferimento d'azienda in favore della società committente che aveva internalizzato il servizio acquistando le attrezzature. La Corte di Cassazione ha confermato che il trasferimento d'azienda si compie automaticamente se i beni ceduti, a prescindere dal loro valore economico, sono idonei a proseguire l'attività. Poiché al momento del passaggio i contratti di lavoro erano ancora attivi, il successivo licenziamento intimato dalla vecchia società è inefficace. I lavoratori hanno quindi diritto alla prosecuzione del rapporto con la nuova società e al pagamento delle retribuzioni arretrate.
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Trasferimento di ramo d’azienda: legittimo anche senza consenso
Due lavoratori hanno contestato la cessione del loro contratto di lavoro, avvenuta a seguito del trasferimento di ramo d'azienda del servizio clienti radiomarittimi da una grande società di telecomunicazioni a un'azienda specializzata. I lavoratori sostenevano che il ramo ceduto fosse privo di autonomia funzionale al momento dello scorporo. La Corte d'Appello ha invece accertato che il reparto era un'entità autosufficiente e specializzata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sull'esistenza dell'autonomia funzionale è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e non può essere ridiscusso in Cassazione. Di conseguenza, il trasferimento è legittimo e i lavoratori restano alle dipendenze della società acquirente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
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Diritto all’assunzione: l’accordo c’è ma senza prove si perde
Un assistente di volo, già dipendente di una nota compagnia aerea in amministrazione straordinaria, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso la società subentrante. La richiesta si fondava su un accordo sindacale del 2008 volto alla ricollocazione del personale. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale accordo costituisce un contratto a favore di terzi. Tuttavia, poiché l'accordo non conteneva i nomi dei lavoratori ma solo i criteri di selezione, spettava al lavoratore dimostrare rigorosamente il possesso dei requisiti e il fatto di essere stato ingiustamente scavalcato da altri candidati. Non avendo fornito questa prova, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la decisione dei giudici di merito e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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Trasferimento di ramo d’azienda: tutele perse e limiti temporali
Un lavoratore ha fatto causa alla sua azienda cessionaria per ottenere il mantenimento dei trattamenti economici previsti dal contratto integrativo della precedente azienda, dopo un trasferimento di ramo d'azienda. Il lavoratore chiedeva anche il risarcimento per una sanzione disciplinare del 2005, convertita in perdita di ferie. La Corte d'Appello ha respinto le richieste, ritenendo prescritta in cinque anni l'azione risarcitoria e non applicabili i contratti integrativi successivi in mancanza di adesione scritta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando definitivamente il ricorso del lavoratore e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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Cessione di ramo d’azienda: il Fisco vince contro la finta vendita
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società il conferimento di un immobile a una controllata, qualificato dalla contribuente come cessione di ramo d'azienda in regime di neutralità fiscale. L'ufficio riteneva si trattasse di una semplice vendita di singoli beni, soggetta a tassazione ordinaria e IVA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che per configurare una cessione di ramo d'azienda non basta la potenziale attitudine produttiva futura dei beni. È invece indispensabile che il complesso trasferito presenti, già prima del passaggio, un'autonomia funzionale e una preesistenza organizzativa idonea all'esercizio dell'impresa. La sentenza d'appello favorevole alla società è stata quindi cassata con rinvio.
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Anzianità di servizio: la lavoratrice batte la grande azienda
Un'assistente di volo, assunta a tempo indeterminato da un'azienda di trasporti aerei dopo diversi contratti a termine con la precedente gestione, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio a partire dal primo contratto a tempo determinato. La Corte d'appello ha accolto la domanda, condannando la nuova società a pagare le differenze retributive. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'accordo sindacale prevedeva l'azzeramento della precedente anzianità e l'inizio di un nuovo rapporto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta al giudice di merito e che l'accordo sindacale non escludeva il computo dei periodi di lavoro precedenti. Vince la lavoratrice, che mantiene il diritto al calcolo della pregressa anzianità di servizio.
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Trasferimento d’azienda: addio sgravi se c’è continuità
L'Azienda ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi, sostenendo di aver diritto a sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori licenziati da un'altra società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'operazione societaria costituiva un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Nonostante il licenziamento formale dei dipendenti e una temporanea chiusura dell'attività, il passaggio di contratti, utenze, autorizzazioni e la successiva riassunzione di tutto il personale dimostrano la continuità aziendale. Di conseguenza, l'Azienda non può beneficiare delle agevolazioni previste per le nuove assunzioni e deve versare i contributi previdenziali richiesti dall'ente previdenziale.
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Premio aziendale ad personam: la disdetta cancella il bonus
Un gruppo de I Lavoratori ha fatto causa a L'Azienda per continuare a ricevere una somma in busta paga denominata premio aziendale ad personam. L'Azienda aveva smesso di pagarla dopo aver dato la disdetta del contratto integrativo aziendale del 2007. I giudici di merito hanno respinto la richiesta dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che il premio aziendale ad personam derivava da un accordo collettivo e non da contratti individuali. Di conseguenza, la disdetta del contratto integrativo aziendale ha cancellato legittimamente anche questa voce dello stipendio. I Lavoratori hanno perso la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Cessione di ramo d’azienda: banca perde e reintegra i dipendenti
Un'importante banca ha ceduto un presunto ramo d'azienda a un'altra società, trasferendo anche un gruppo di dipendenti. I Lavoratori hanno impugnato il trasferimento, sostenendo che le attività cedute non costituissero un vero e proprio ramo autonomo. La Corte d'Appello ha dichiarato nulla la cessione per mancanza di autonomia funzionale delle attività trasferite, ordinando la reintegrazione dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della banca. I giudici hanno chiarito che la cessione di ramo d'azienda richiede che la porzione ceduta sia capace, già al momento dello scorporo, di raggiungere uno scopo produttivo autonomo con i propri mezzi, senza integrazioni esterne. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto a tornare al loro posto di lavoro originario presso la banca.
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Cessione di ramo d’azienda: il call center torna al vecchio titolare
Un'azienda di telecomunicazioni ha ceduto un servizio di call center a un'altra società. Due lavoratrici hanno impugnato la cessione di ramo d'azienda ritenendola illegittima per mancanza di autonomia del reparto trasferito. La Corte d'Appello ha accolto il ricorso delle lavoratrici, ordinando il ripristino del rapporto di lavoro originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno stabilito che il termine di decadenza introdotto nel 2010 non si applica ai trasferimenti avvenuti prima, nel 2007. Inoltre, hanno confermato che il call center non era un ramo d'azienda autonomo, poiché dipendeva interamente dalle direttive e procedure della società cedente. L'azienda cedente perde la causa e deve reintegrare le lavoratrici, pagando le spese legali.
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Trasferimento di ramo d’azienda: quando la cessione è lecita
Alcuni dipendenti hanno impugnato la cessione del reparto gestione fatture tra due grandi società, ritenendo illegittimo il trasferimento di ramo d'azienda e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro con la società originaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando l'autonomia organizzativa e la preesistenza del reparto ceduto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che, per configurare un valido trasferimento di ramo d'azienda, il reparto deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione, ossia la capacità di perseguire uno scopo produttivo autonomo con i propri mezzi. Poiché i lavoratori non hanno dimostrato la mancanza di tale autonomia, la Cassazione ha rigettato il ricorso per i dipendenti superstiti, dichiarando cessata la materia del contendere per coloro che avevano rinunciato al giudizio.
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Trasferimento d’azienda: il subentro cancella la dismissione
Un lavoratore, impiegato nei servizi di pulizia del trasporto pubblico locale, ha chiesto l'accertamento del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società uscente e il conseguente passaggio alle dipendenze del consorzio subentrante nella gestione del servizio. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ravvisando un trasferimento d'azienda. Il consorzio ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti e la propria carenza di legittimazione passiva per aver successivamente dismesso il servizio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il subentro nella gestione con l'uso dei mezzi della precedente impresa integra un trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La successiva rinuncia alla gestione non cancella il passaggio del lavoratore già perfezionatosi. Il lavoratore vince definitivamente la causa.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo senza autonomia
La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia del trasferimento di ramo d'azienda effettuato da una società di telecomunicazioni a favore di un'azienda di servizi. Quattro dipendenti del settore back office avevano impugnato la cessione, lamentando la mancanza di autonomia funzionale del reparto trasferito. I giudici hanno accertato che i supporti informatici e i database essenziali non erano stati ceduti, mantenendo i lavoratori sotto il controllo indiretto della società cedente tramite un contestuale contratto di appalto. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi di tutte le parti, confermando che senza una reale indipendenza operativa preesistente non si configura un legittimo trasferimento di ramo d'azienda. Di conseguenza, l'azienda cedente deve ripristinare i rapporti di lavoro con i dipendenti illegittimamente trasferiti.
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Risarcimento danni da demansionamento: stop ai doppi indennizzi
Il Lavoratore ha richiesto il risarcimento danni da demansionamento e la reintegrazione presso la Banca Cedente, contestando la cessione del ramo d'azienda alla Società Cessionaria. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la reintegrazione per precedente contenzioso e ha rigettato la domanda risarcitoria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno chiarito che la richiesta di risarcimento copre anche i danni futuri maturati durante il processo, a meno che non vi sia un'esplicita limitazione temporale da parte del ricorrente. Di conseguenza, il precedente giudicato precludeva una nuova richiesta per lo stesso periodo. Per il periodo successivo alla cessione, la responsabilità ricade unicamente sulla Società Cessionaria, ma le accuse del Lavoratore sono state ritenute troppo generiche e prive di prove concrete sul danno alla professionalità.
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