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Art. 2112 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Invarianza della spesa nel pubblico impiego: no a rincari automatici
Un gruppo di dipendenti pubblici, trasferiti dal Ministero delle attività produttive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di una riorganizzazione, ha richiesto l'immediata applicazione del più favorevole contratto collettivo della Presidenza per il periodo transitorio precedente al 2010. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda applicando il principio di invarianza della spesa nel pubblico impiego. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato questa decisione, stabilendo che le clausole di invarianza finanziaria costituiscono una legittima deroga speciale alle regole generali sul trasferimento d'azienda. Di conseguenza, durante la fase di transizione, ai lavoratori si applica il trattamento economico di provenienza per evitare nuovi oneri sul bilancio statale, escludendo automatismi retributivi in assenza di coperture finanziarie certe. I lavoratori hanno quindi perso il ricorso.
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