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Art. 157 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 157 Codice Penale

Prescrizione del reato: condanna annullata e patente salvata
Un automobilista era stato condannato per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione. I giudici hanno rilevato che, trattandosi di una contravvenzione commessa nel 2016, era ormai decorso il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge. Di conseguenza, è scattata la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di prove evidenti e immediate dell'innocenza dell'imputato, il giudice deve limitarsi a dichiarare estinto il reato. La Cassazione ha quindi annullato la condanna senza rinvio proprio per l'intervenuta prescrizione del reato, eliminando anche la sanzione accessoria della sospensione della patente.
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Guida in stato di ebbrezza: la prescrizione cancella la condanna
Il caso riguarda un automobilista condannato nei gradi precedenti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver causato un incidente. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione. La Suprema Corte ha rilevato che, trattandosi di una contravvenzione commessa nel 2015, è ormai decorso il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato. Non emergendo dagli atti elementi evidenti e immediati per una pronuncia di assoluzione nel merito, i giudici hanno dovuto applicare la causa estintiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, eliminando anche la sanzione amministrativa accessoria applicata in precedenza. Il Conducente ha quindi ottenuto la cancellazione della condanna penale grazie al decorso del tempo.
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Prescrizione del reato: addio alla condanna e patente salva
L'Imputata era stata condannata dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali colpose a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2013. Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando d'ufficio che il termine massimo di sette anni e sei mesi era ampiamente decorso prima della decisione definitiva. Di conseguenza, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato e ha revocato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto.
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Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: il tempo cancella la pena
Il Conducente era stato condannato per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest dopo un controllo stradale avvenuto nel 2015. Nel ricorso in Cassazione, la difesa ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha rilevato che, trattandosi di una contravvenzione, il termine massimo di prescrizione di cinque anni era interamente decorso dopo la sentenza d'appello. Poiché dagli atti non emergeva in modo evidente e immediato l'innocenza dell'imputato, i giudici non hanno potuto pronunciare un'assoluzione nel merito. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per intervenuta prescrizione, eliminando anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Guida in stato di ebbrezza: prescrizione salva la patente
Un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza, impugna la condanna lamentando il malfunzionamento dell'etilometro non revisionato. La Corte di Cassazione rileva d'ufficio che il reato è ormai estinto per prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni dal fatto. Di conseguenza, i giudici annullano senza rinvio la sentenza di condanna e revocano la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi, non potendosi applicare sanzioni collegate a un reato ormai estinto.
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Prescrizione del reato: condanna annullata e patente salvata
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. La Corte di Cassazione ha rilevato l'avvenuto decorso del tempo massimo per giudicare il fatto, risalente al 2015. Trattandosi di una contravvenzione, il termine massimo è di cinque anni. Non emergendo dagli atti un'evidenza immediata di innocenza che avrebbe imposto l'assoluzione, i giudici hanno dichiarato la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la condanna, disponendo anche la revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il conducente ottiene così la cancellazione della condanna e della sanzione grazie alla tempestiva maturazione della prescrizione del reato.
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Prescrizione del reato: addio alla condanna per guida in ebbrezza
Il Conducente era stato condannato per guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione della patente per due anni e sei mesi. Contro la decisione, il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio l'avvenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo di cinque anni dal fatto. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna e hanno revocato la sanzione accessoria della sospensione della patente, poiché l'estinzione del reato per prescrizione impedisce l'esame di altre nullità e cancella anche le sanzioni collegate.
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Guida in stato di ebbrezza: la prescrizione cancella la condanna
Un automobilista viene condannato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un controllo con l'etilometro. Il conducente contesta la regolarità dell'apparecchio, lamentando l'incertezza sulla data dell'ultima revisione dello strumento. La Corte di Cassazione rileva che, trattandosi di una contravvenzione commessa diversi anni prima, è ormai decorso il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato. Non emergendo dagli atti prove evidenti e immediate dell'innocenza dell'imputato, i giudici non possono pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio la condanna per intervenuta prescrizione, disponendo anche la cancellazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Guida in stato di ebbrezza: la prescrizione cancella la condanna
Un automobilista, condannato nei gradi precedenti per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel 2016, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la validità dell'alcoltest e le tempistiche dell'accertamento. La Suprema Corte ha rilevato che, trattandosi di una contravvenzione, è decorso il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato. Non emergendo dagli atti un'evidenza immediata e indiscutibile di innocenza dell'imputato, che avrebbe imposto l'assoluzione nel merito, i giudici hanno dovuto dichiarare l'estinzione del reato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, eliminando anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida precedentemente applicata.
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Omissione di soccorso: reato prescritto e patente salvata
Un automobilista era stato condannato per il reato di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2012. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha rilevato che il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi era effettivamente decorso dopo la sentenza d'appello. Non emergendo dagli atti elementi evidenti di immediata innocenza che potessero portare a un'assoluzione nel merito, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Di conseguenza, è stata eliminata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Prescrizione del reato: addio a revoca patente e confisca auto
L'Imputata era stata condannata per guida in stato di ebbrezza per un fatto commesso nel 2016. La conducente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vari vizi procedurali. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio l'avvenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo di cinque anni dal fatto. Di conseguenza, i giudici hanno disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo esito ha comportato non solo la cancellazione della condanna penale, ma anche la revoca delle sanzioni amministrative accessorie, ossia la revoca della patente di guida e la confisca della vettura. La Corte ha chiarito che la presenza di una causa di estinzione impedisce l'esame di altre nullità procedurali.
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Guida in stato di ebbrezza: la prescrizione cancella la condanna
Il Conducente era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel settembre 2015. Nel ricorso in Cassazione, la difesa ha eccepito la nullità dell'alcoltest per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Suprema Corte, senza entrare nel merito della nullità, ha rilevato l'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione di cinque anni, trattandosi di una contravvenzione. Poiché dagli atti non emergeva un'evidente e immediata prova di innocenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, eliminando anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Guida in stato di ebbrezza: condanna cancellata dalla prescrizione
Un automobilista, condannato nei gradi precedenti per il reato di guida in stato di ebbrezza, ha fatto ricorso in Cassazione contestando la regolarità dell'alcoltest e l'omesso avviso di farsi assistere da un difensore. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio l'avvenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo di cinque anni dal fatto. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna e hanno revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni, non sussistendo i presupposti per un'assoluzione nel merito.
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Guida in stato di ebbrezza: reato prescritto e patente salva
Un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver causato un incidente stradale, ha impugnato la sentenza d'appello che confermava la revoca della patente. La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'avvenuta prescrizione del reato, essendo trascorsi più di cinque anni dal fatto senza che l'impugnazione fosse inammissibile. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Questo annullamento ha comportato anche la revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che è stata quindi eliminata. La Corte ha chiarito che la presenza di una causa di estinzione del reato impedisce l'esame di altri vizi procedurali o di motivazione.
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Prescrizione del reato: il ricorso inutile raddoppia i costi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. Il conducente sosteneva che fosse già maturata la prescrizione del reato, pari a quattro anni per le contravvenzioni. I giudici hanno chiarito che, in presenza di atti interruttivi come il decreto di citazione e la sentenza di primo grado, il termine massimo di prescrizione sale a cinque anni. Poiché tra i singoli atti non sono mai decorsi più di quattro anni e la sentenza d'appello è intervenuta prima del limite massimo di cinque anni, la prescrizione del reato non si è verificata. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare la prescrizione successivamente maturata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: condanna annullata e patente salvata
Un automobilista era stato condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità di alcune prove. I giudici di legittimità hanno rilevato che, trattandosi di contravvenzioni commesse nel 2016, è decorso il termine massimo di cinque anni. Di conseguenza, è maturata la prescrizione del reato. Non essendoci prove evidenti e immediate di innocenza che avrebbero imposto l'assoluzione, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio. Questo provvedimento elimina anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Condanna annullata: la prescrizione del reato batte il processo
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna inflitta all'Imputato per il reato di falsità ideologica in concorso. I giudici di legittimità hanno accertato il decorso del termine massimo di prescrizione del reato, commesso tra il 2009 e il 2010. La Corte ha chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione del reato, il giudice può pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito solo se l'innocenza dell'imputato emerge dagli atti in modo evidente e immediato, ossia 'ictu oculi' (a colpo d'occhio). In mancanza di tale prova lampante, prevale l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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Prescrizione del reato: annullata la condanna per furto
L'Imputato era stato condannato per furto aggravato commesso nel 2013. Contro la condanna in appello, ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'intenzione colpevole e l'applicazione delle aggravanti. La Suprema Corte, valutando ammissibile il ricorso, ha rilevato il superamento del termine massimo di sette anni e sei mesi per la prescrizione del reato. Non emergendo dagli atti prove evidenti e immediate dell'innocenza dell'imputato, idonee a giustificare un'assoluzione nel merito ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, la Corte ha dovuto applicare la causa estintiva. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione del reato.
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Guida in stato di ebbrezza: reato prescritto e patente salva
Un automobilista viene condannato nei primi gradi di giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver causato un incidente stradale. Oltre alla pena detentiva e pecuniaria, i giudici di merito applicano le sanzioni accessorie della confisca dell'auto e della revoca della patente. L'imputato ricorre in Cassazione contestando l'attendibilità dell'etilometro e la valutazione delle prove. La Suprema Corte rileva d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni dai fatti senza che emergessero elementi evidenti per un'assoluzione nel merito. Di conseguenza, i giudici dispongono l'annullamento senza rinvio della sentenza e revocano sia la confisca del veicolo sia la revoca della patente di guida, restituendo i beni al conducente.
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Guida in stato di ebbrezza: prescrizione batte il prelievo
L'Automobilista veniva assolta dal Tribunale dal reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da un incidente stradale. Il giudice di merito riteneva inutilizzabili le analisi del sangue svolte in ospedale per mancanza di consenso. Il Procuratore Generale proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la piena utilizzabilità dei prelievi effettuati durante il ricovero post-incidente, anche senza consenso espresso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. I giudici di legittimità hanno rilevato che il reato era ormai estinto per prescrizione, facendo venire meno l'interesse giuridico a decidere sul merito della questione. Di conseguenza, l'assoluzione dell'Automobilista rimane definitiva.
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