La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per lesioni personali, rigettando il ricorso per difetti formali e motivi generici. Nonostante il tempo trascorso avesse determinato la prescrizione del reato dopo il giudizio di secondo grado, la Suprema Corte non ha potuto dichiarare l'estinzione dell'illecito. L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce la valida costituzione del rapporto processuale in sede di legittimità. Di conseguenza, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza d'appello rimane irrilevante di fronte a un ricorso inammissibile. L'imputato perde definitivamente la causa, deve scontare la condanna inflitta e subisce la sanzione pecuniaria delle spese di giudizio unitamente al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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