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Art. 157 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 157 Codice Penale

Condanna per truffa: la Cassazione respinge il ricorso
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa a carico di un imputato, condannato a un anno di reclusione e trecento euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. L'imputato ha presentato ricorso contestando la sussistenza del reato, chiedendo una pena più mite e sostenendo l'avvenuta prescrizione. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che in sede di legittimità non si possono riesaminare le prove già valutate nei gradi precedenti. Inoltre, ai fini del calcolo della prescrizione rileva la data di lettura del dispositivo in udienza e non quella del successivo deposito della motivazione. Il ricorrente deve versare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Auto altrui e possesso di arnesi da scasso: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per due individui sorpresi di notte a bordo di un'autovettura contenente strumenti da effrazione. La difesa sosteneva che il veicolo appartenesse a terzi e che gli occupanti ignorassero il materiale a bordo, eccependo inoltre la prescrizione del reato e la presunta assenza di precedenti penali. I giudici di legittimità hanno respinto i ricorsi evidenziando che l'orario notturno e la distanza dal comune di residenza provano la consapevolezza del trasporto. Di conseguenza, il possesso di arnesi da scasso integra pienamente la responsabilità penale a carico di tutti i passeggeri. La dichiarata inammissibilità delle impugnazioni ha inoltre precluso la possibilità di beneficiare della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, determinando anche la condanna alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Furto al supermercato: il refuso non cancella la condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una donna condannata per il reato di furto al supermercato dopo aver sottratto merce dagli scaffali. La difesa ha contestato un refuso normativo nel capo di imputazione, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'asserita prescrizione del reato. I giudici supremi hanno respinto ogni eccezione. La Corte ha chiarito che conta la descrizione materiale del fatto e non l'eventuale errore nell'indicazione degli articoli di legge. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. Di conseguenza, l'imputata perde definitivamente il ricorso e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese.
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Peculato d’uso: tra danno minimo e condanna definitiva
Un pubblico dipendente ha subito una condanna per truffa, falso e peculato d'uso a causa di irregolarità sistematiche nei fogli di trasferta e nell'utilizzo di beni dell'ente. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'assenza di un danno economico rilevante per l'amministrazione, l'assenza di poteri formali nei procedimenti amministrativi e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto oltre alla prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché le censure riproducevano argomenti già esaminati e superati. I giudici hanno confermato la piena configurabilità dei reati e hanno escluso la tenuità a causa della condotta reiterata. L'inammissibilità ha impedito il maturare della prescrizione dopo la sentenza di secondo grado, rendendo definitiva la condanna con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria.
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Lesioni personali aggravate: negare i fatti non basta
Due imputati hanno proposto ricorso contro la condanna per il reato di lesioni personali aggravate commesso ai danni di un anziano ultraottantenne. I ricorrenti negavano qualsiasi contatto fisico e contestavano l'attendibilità della vittima e la validità dei certificati medici, eccependo inoltre la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità quando la decisione di merito risulta coerente e supportata da riscontri sanitari tempestivi. Considerata la sospensione dei termini processuali, la prescrizione non è maturata. I condannati devono pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Furto e circostanze attenuanti generiche: ricorso inammissibile
L'Imputato, condannato in appello per furto pluriaggravato, ha presentato ricorso in Cassazione richiedendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La Suprema Corte ha respinto la richiesta e dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito, purché motivata in modo logico e coerente con la gravità del fatto. A causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, l'Imputato non ha potuto beneficiare della prescrizione del reato, maturata solo dopo la sentenza di secondo grado, ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria.
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Omessa dichiarazione IVA: condanna confermata senza prescrizione
Un contribuente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la condanna penale per il reato di omessa dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2011. La difesa ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del reato, commesso il primo ottobre 2012. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente la tesi difensiva. La Suprema Corte ha accertato che il termine decennale di prescrizione si sarebbe perfezionato solo dopo il primo ottobre 2022, data successiva alla decisione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Abuso edilizio e prescrizione: l’opera nuova blocca i termini
La proprietaria di un immobile riceve un ordine di demolizione per opere abusive. Durante un successivo sopralluogo tecnico, i funzionari comunali riscontrano che non solo la demolizione non è avvenuta, ma la costruzione è proseguita con intonaci recenti e strutture prive di degrado. La donna impugna la condanna penale invocando la prescrizione e contestando la subordinazione della pena sospesa all'obbligo di abbattimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: il tema di abuso edilizio e prescrizione impone di calcolare il tempo dalla reale ultimazione dei lavori. Poiché le opere sono continuate nel tempo, il termine non è decorso. I giudici confermano la condanna e l'obbligo di demolire.
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Costruzione abusiva: i nuovi lavori non evitano la condanna
Due comproprietari hanno impugnato la condanna penale per costruzione abusiva, sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. I ricorrenti affermavano che i primi interventi risalivano a molti anni prima e che i successivi lavori di completamento non potevano riaprire i termini legali. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva. I giudici hanno chiarito che ogni nuovo intervento edilizio eseguito su un immobile privo di titolo costituisce un illecito autonomo. La prosecuzione dei lavori eredita la natura illegittima dell'opera principale e sposta in avanti il momento consumativo del reato. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Condanna e particolare tenuità del fatto: scatta la prescrizione
Il Tribunale condannava un cittadino alla pena di mille euro di ammenda per la contravvenzione legata al porto di oggetti atti ad offendere. La difesa dell'imputato presentava ricorso per cassazione, contestando la totale assenza di motivazione riguardo al rigetto dell'istanza volta a ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. I Supremi Giudici hanno riconosciuto la fondatezza dell'impugnazione, evidenziando il silenzio ingiustificato del primo giudice su tale richiesta difensiva. Nel frattempo, il decorso del tempo massimo stabilito dalla legge ha determinato la prescrizione della contravvenzione. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato completamente estinto ed eliminando ogni sanzione economica a carico dell'imputato.
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Porto di armi od oggetti atti ad offendere: ricorso inammissibile
Un imputato subisce una condanna per il porto di armi od oggetti atti ad offendere a quattro mesi di arresto e 800 euro di ammenda. Il difensore propone ricorso per Cassazione contestando la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure difensive. I giudici spiegano che l'inammissibilità originaria impedisce di calcolare il tempo utile per la prescrizione maturato dopo la sentenza di secondo grado. L'imputato perde definitivamente la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Porto ingiustificato di coltello: scusa dell’auto bocciata
I giudici hanno condannato un automobilista per il reato di porto ingiustificato di coltello a serramanico rinvenuto a bordo della sua vettura durante un controllo. L'uomo ha giustificato il possesso dell'arma bianca sostenendo che servisse per eseguire riparazioni di emergenza sull'auto. La difesa ha inoltre richiesto la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno ritenuto non credibile la scusa della manutenzione del veicolo e hanno escluso la tenuità a causa dei molteplici precedenti penali dell'imputato. L'imputato deve scontare tre mesi di arresto, versare 500 euro di ammenda e pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: condanna confermata
L'Imputato ha proposto ricorso contro la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la propria condotta non aveva impedito l'azione delle forze dell'ordine e invocando la prescrizione del reato e le circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati riproducevano questioni già respinte con argomenti corretti dalla corte territoriale. Inoltre, la presenza di una recidiva qualificata ha bloccato il maturare della prescrizione. L'Imputato ha perso definitivamente il giudizio ed è stato condannato al pagamento delle spese legali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Recidiva reiterata e prescrizione: ricettazione ancora punibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di ricettazione con l'aggravante della recidiva. La difesa sosteneva che il decorso del tempo avesse ormai estinto il reato per intervenuta prescrizione, calcolando un termine massimo di diciotto anni. I giudici supremi hanno chiarito il rapporto tra recidiva reiterata e prescrizione: la recidiva aumenta sia il termine minimo sia il termine massimo di calcolo del tempo necessario all'estinzione del delitto. Di conseguenza, per il fatto contestato il termine prescrizionale effettivo ammonta a ventidue anni e non risulta ancora maturato. La Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato e ha disposto il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato di usura e proscioglimento nel merito
La Corte di Appello ha dichiarato estinto il procedimento a carico di due imputati per intervenuta prescrizione del reato di usura. Gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione per ottenere un'assoluzione piena nel merito al posto della semplice estinzione temporale. La Corte Suprema ha respinto le richieste dichiarando i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, in presenza di una causa di estinzione, la Cassazione non può riesaminare le prove per concedere un proscioglimento nel merito, poiché un eventuale giudice di rinvio dovrebbe comunque dichiarare subito la prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Prescrizione per bancarotta: inutile il ricorso
La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione per bancarotta in relazione a plurimi episodi contestati all'amministratore d'impresa, assolvendolo per una somma minore. L'imputato ha comunque promosso ricorso per Cassazione, lamentando una mancata specifica indicazione di alcuni pagamenti aziendali nel provvedimento favorevole. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile per carenza di interesse pratico, poiché la formula di proscioglimento comprendeva già l'intero capo d'accusa contestato. Di conseguenza, l'imputato ha subito la condanna alle spese e al pagamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricettazione di particolare tenuità: niente sconti sui tempi
L'Imputato propone ricorso per cassazione chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che l'ipotesi di ricettazione di particolare tenuità costituisca un reato autonomo con tempi di prescrizione più brevi. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la lieve entità del fatto rappresenta solo una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato. Di conseguenza, il tempo necessario per la prescrizione si calcola sulla pena massima prevista per il reato base di ricettazione, pari a otto anni aumentabili a dieci con atti interruttivi. I giudici respingono anche le ulteriori richieste difensive sollevate tardivamente e condannano il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Fuga dopo incidente stradale: ferma l’auto ma la sosta non salva
Un automobilista ha tamponato violentemente un veicolo in autostrada, causandone il ribaltamento e il ferimento dei passeggeri. Il conducente ha proseguito la marcia per circa un chilometro fino a un'area di servizio, senza fermarsi sulla corsia di emergenza e senza allertare i soccorsi o le forze dell'ordine. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di inottemperanza all'obbligo di fermata. L'uomo ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l'impossibilità di arrestare prima l'auto danneggiata e invocando la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per la fuga dopo incidente stradale. I giudici hanno accertato la presenza della corsia di emergenza per fermarsi in sicurezza e la regolare sospensione dei termini di prescrizione.
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Occupazione abusiva di bene demaniale: condanna definitiva
L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione contro la condanna per occupazione abusiva di bene demaniale, contestando la mancata concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e sostenendo l'avvenuta prescrizione. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso a causa della genericità dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che la natura permanente della condotta esclude a monte la particolare tenuità del fatto, poiché la lesione al bene pubblico continua nel tempo. Inoltre, il calcolo della prescrizione teneva conto della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, impedendo l'estinzione del reato prima dell'appello. La dichiarazione di inammissibilità ha precluso la rilevazione di qualsiasi causa estintiva successiva, confermando la condanna e imponendo il pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Dichiarazione infedele: conti bancari smentiscono la difesa
La titolare di una ditta individuale subisce una condanna per il reato di dichiarazione infedele. I controlli bancari evidenziano cospicue entrate finanziarie mai indicate al Fisco. La contribuente giustifica le mancanze con lo smarrimento della documentazione contabile e nega la gestione effettiva dell'impresa. L'imputata propone quindi ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove e chiedendo l'estinzione del reato per prescrizione. La Suprema Corte dichiara il ricorso totalmente inammissibile perché riproduce le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado. I giudici rilevano che la prescrizione era rimasta sospesa per oltre seicento giorni a causa delle astensioni difensive. L'inammissibilità impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il riconoscimento della prescrizione, confermando la responsabilità penale e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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