La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per reati tributari nei confronti dell'amministratore di una società cooperativa, accusato di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La difesa sosteneva l'assenza di dolo, poiché l'imputato era subentrato al padre deceduto senza piena consapevolezza della gestione. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che l'amministratore pagava personalmente un intermediario con importi inferiori al valore delle fatture, dimostrando la consapevolezza del meccanismo evasivo. Sono state respinte le richieste di applicazione della particolare tenuità del fatto e della causa di non punibilità per ravvedimento, poiché il pagamento è avvenuto solo dopo la ricezione di avvisi bonari e il danno erariale era significativo.
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