La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale su minore e adescamento. L'imputato, approfittando del proprio ruolo e della vulnerabilità di un'alunna affetta da attacchi di panico, aveva compiuto ripetuti palpeggiamenti nelle zone intime all'interno dei locali scolastici. La difesa contestava l'attendibilità della vittima e la qualificazione dei fatti, invocando l'attenuante della minore gravità. Gli Ermellini hanno però ribadito che la testimonianza della persona offesa, se coerente e spontanea, costituisce prova piena. La sentenza sottolinea come l'abuso della condizione di fragilità psicologica della vittima escluda qualsiasi ipotesi di lieve entità del fatto, confermando la gravità della condotta e la correttezza dell'apparato motivazionale dei giudici di merito.
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