Un uomo viene condannato per la detenzione di 320 grammi di tabacco di contrabbando. L'imputato, già condannato in passato per lo stesso reato, invoca la recente depenalizzazione. La Corte di Cassazione, però, rigetta il ricorso. I giudici stabiliscono che la recidiva nel contrabbando non è una semplice aggravante, ma integra una fattispecie autonoma di reato. Questa ipotesi di reato, essendo punita anche con la pena detentiva, è esclusa dalla depenalizzazione. Di conseguenza, la condanna penale viene confermata, poiché la reiterazione del comportamento illecito mantiene la sua rilevanza penale.
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