Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che il reddito da immobile pignorato, derivante dai canoni di locazione, concorre alla formazione del reddito imponibile del proprietario-debitore, anche se questi non ne ha la materiale disponibilità. La Corte ha rigettato il ricorso di una contribuente, affermando che la titolarità del bene, fino alla vendita forzata, implica la titolarità del reddito fondiario ai fini fiscali.
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