Una società si è vista negare il regime di esenzione fiscale PEX (Participation Exemption) su una plusvalenza perché, nel primo bilancio utile, aveva classificato la partecipazione nell'attivo circolante anziché tra le immobilizzazioni finanziarie. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale classificazione è un requisito formale e indispensabile, non superabile adducendo un mero errore materiale o facendo riferimento a indicazioni contrarie presenti nella nota integrativa. La correzione del bilancio, avvenuta solo dopo l'inizio della verifica fiscale, è stata giudicata tardiva e ininfluente.
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