Un contribuente ha richiesto la riduzione dell'IMU per un'inagibilità immobile, presentando un'autodichiarazione e una perizia di parte. Il Comune, dopo un sopralluogo, ha concesso l'agevolazione solo parzialmente, avendo riscontrato l'effettivo utilizzo di una porzione del complesso immobiliare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, stabilendo che per ottenere la riduzione l'immobile deve essere non solo inagibile, ma anche di fatto non utilizzato. La Corte ha inoltre chiarito che l'autodichiarazione del privato non vincola l'ente impositore, il quale mantiene il potere di accertare la reale situazione attraverso i propri uffici tecnici.
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