La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice attività di locazione di immobili di proprietà di una società non costituisce attività commerciale. Di conseguenza, il socio amministratore non è tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi alla gestione commercianti dell'INPS. La sentenza chiarisce che per far scattare l'obbligo contributivo, l'attività di locazione immobili e contributi INPS deve inserirsi in un contesto più ampio di prestazione di servizi, come l'intermediazione immobiliare, e non limitarsi al mero godimento del bene.
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