Un contribuente contesta una cartella di pagamento relativa alla non corretta deducibilità dell'assegno di mantenimento. Inizialmente i versamenti erano destinati solo al figlio, ma una successiva pronuncia della Corte d'Appello li ha parzialmente riclassificati, con effetto retroattivo, come assegno divorzile deducibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che è deducibile solo la quota eccedente il mantenimento per il figlio, come stabilito retroattivamente dalla Corte d'Appello, e ha escluso l'applicazione del criterio di ripartizione forfettaria al 50%.
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