L'Imputato era stato condannato nei gradi di merito per tentato furto aggravato. Successivamente, l'entrata in vigore della riforma Cartabia ha modificato il regime di punibilità per questo reato, introducendo la procedibilità a querela della persona offesa. Nel caso di specie, la vittima aveva presentato soltanto una denuncia orale, senza manifestare alcuna esplicita volontà punitiva nei confronti dell'autore del fatto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, rilevando l'assenza della necessaria condizione di procedibilità. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata, poiché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
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