La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, interviene sul tema del raddoppio termini accertamento per capitali detenuti all'estero. Il caso riguarda un avviso di accertamento per l'anno 2004 notificato a un contribuente per maggiori redditi derivanti da attività finanziarie non dichiarate in Svizzera. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la presunzione legale di evasione introdotta nel 2009 non è retroattiva e non può applicarsi a periodi d'imposta antecedenti. Tuttavia, la norma che prevede il raddoppio dei termini di accertamento, avendo natura procedurale, si applica retroattivamente. Di conseguenza, l'accertamento è legittimo nei termini, ma l'Amministrazione Finanziaria deve provare l'evasione basandosi su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) e non sulla presunzione legale automatica. La Corte ha inoltre accolto il motivo relativo alle sanzioni, disponendo l'applicazione del trattamento più favorevole (favor rei) previsto dalla normativa successiva.
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