La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di una dirigente medica contro un'Azienda Sanitaria Locale. La controversia riguardava la riduzione della retribuzione di posizione variabile e la successiva compensazione con la retribuzione di risultato. La Corte ha stabilito che la retribuzione di posizione variabile non costituisce un diritto acquisito fino alla definitiva graduazione delle funzioni da parte dell'ente, specialmente in seguito a una riorganizzazione. Inoltre, ha confermato la legittimità della 'compensazione impropria', ovvero un mero conguaglio contabile tra dare e avere all'interno dello stesso rapporto di lavoro, che non richiede i rigidi requisiti della compensazione legale.
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