I Danneggiati da un sinistro stradale hanno raggiunto un accordo transattivo con la Compagnia Assicurativa. Davanti alla Corte d'Appello, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Terzo Conducente non ha aderito alla richiesta. Il giudice d'appello ha quindi rigettato l'impugnazione per sopravvenuto disinteresse, condannando i Danneggiati a pagare le spese legali del Terzo Conducente in base al principio della soccombenza virtuale. La Cassazione ha accolto il ricorso dei Danneggiati. Gli Ermellini hanno stabilito che il giudice d'appello ha applicato la soccombenza virtuale in modo del tutto privo di motivazione e contraddittorio, senza valutare chi avesse effettivamente ragione nel merito della vicenda, dato che l'istruttoria era incompleta. La causa torna ora in appello per una corretta decisione sulle spese.
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