Una società utente ha citato in giudizio le proprie aziende fornitrici per ottenere il rimborso accise energia elettrica, specificamente le addizionali provinciali addebitate in bolletta. Mentre il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta, la Corte di Appello l'aveva respinta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione di secondo grado, dando ragione all'utente. I giudici supremi hanno stabilito che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma di riferimento, il pagamento di tali addizionali risulta privo di giustificazione fin dall'origine. Pertanto, il consumatore finale ha il pieno diritto di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione decennale. Sarà poi il fornitore a doversi rivalere sullo Stato. La sentenza conferma il diritto al recupero delle somme ingiustamente versate.
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