La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una procedura fallimentare che chiedeva la revocatoria di alcuni pagamenti eseguiti in favore di una banca. Il punto centrale della decisione riguarda la natura di tali versamenti: non provenivano dalla società fallita, ma da terzi debitori in virtù di una precedente cessione di credito. La Corte ha stabilito che, in questi casi, l'atto potenzialmente revocabile è la cessione del credito stessa, non i singoli pagamenti successivi. Poiché il ricorso non ha contestato la 'ratio decidendi' della sentenza d'appello su questo specifico punto, è stato giudicato inammissibile per carenza di critica specifica.
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