Accreditamento Temporaneo: la Cassazione chiarisce le regole per le strutture storiche
Il tema dell’acreditamento temporaneo delle strutture sanitarie private è spesso al centro di complessi contenziosi con le Aziende Sanitarie Locali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto cruciale del periodo di transizione normativa, stabilendo un principio importante per le strutture che operavano già da prima della riforma.
La vicenda analizzata riguarda una struttura sanitaria privata che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni riabilitative fornite nel 2008. L’ASL si era opposta, e sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione all’ente pubblico, basando la loro decisione sulla mancanza di un ‘formale provvedimento regionale’ di accreditamento.
I fatti del caso
Una società che gestisce una struttura sanitaria erogava prestazioni terapeutiche e riabilitative per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Per l’anno 2008, in regime di accreditamento temporaneo, aveva richiesto il pagamento di un corrispettivo all’Azienda Sanitaria Locale di riferimento. Di fronte al mancato pagamento, la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo.
L’ASL aveva presentato opposizione, sostenendo che la struttura non avesse né stipulato il necessario contratto né ottenuto l’accreditamento istituzionale richiesto dalla legge. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la richiesta della struttura, ritenendo assorbente e decisiva la sola assenza di un formale atto di accreditamento da parte della Regione. La struttura sanitaria ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
La questione giuridica e l’accreditamento temporaneo
Il nodo della questione era l’interpretazione della normativa applicabile nel periodo di transizione tra il vecchio regime di convenzione (legge n. 833/1978) e il nuovo sistema basato sull’accreditamento istituzionale e sugli accordi contrattuali (D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche).
La Corte d’Appello aveva ritenuto indispensabile, anche per il 2008, un atto formale che attestasse l’accreditamento. La struttura ricorrente, invece, sosteneva che per le realtà già convenzionate come la sua, l’accreditamento temporaneo fosse una conseguenza quasi automatica prevista dalla normativa transitoria, e che la prova di ciò risiedesse anche nel successivo accreditamento definitivo ottenuto nel 2014, che presupponeva quello temporaneo degli anni precedenti.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della struttura sanitaria, ritenendo errata la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno chiarito che è necessario distinguere tra le ‘nuove strutture’ e quelle che, come nel caso di specie, operavano già in regime di convenzione prima della riforma.
Per queste ultime, la legge n. 724 del 1994 aveva introdotto un periodo transitorio durante il quale era previsto un accreditamento pressoché automatico, a condizione che accettassero il nuovo sistema di remunerazione a tariffe. Questo regime, definito ‘accreditamento temporaneo’, non richiedeva l’emissione di un nuovo e formale provvedimento regionale, a differenza di quanto previsto per le strutture di nuova istituzione.
La Corte ha quindi affermato che la Corte d’Appello ha sbagliato a considerare decisiva l’assenza di tale atto formale, perché ha applicato in modo scorretto il diritto vigente ratione temporis. La normativa transitoria, prorogata più volte fino al 2014, garantiva proprio la continuità operativa a queste strutture storiche senza imporre un ulteriore onere formale che non era previsto dalla legge.
Le conclusioni
L’ordinanza stabilisce un principio fondamentale: per le strutture sanitarie già convenzionate, durante il lungo periodo di transizione legislativa, l’accreditamento temporaneo non era subordinato a un nuovo provvedimento formale della Regione. La decisione della Corte d’Appello è stata cassata, e il caso è stato rinviato alla stessa corte, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione. Questa volta, dovrà dare per assodato che non era necessario un atto formale di accreditamento e dovrà invece concentrarsi sugli altri requisiti per il pagamento, come l’esistenza di un accordo contrattuale tra le parti, aspetto che la precedente sentenza aveva assorbito e non trattato.
Per una struttura sanitaria già convenzionata, era necessario un nuovo provvedimento formale di accreditamento durante il periodo transitorio?
No, secondo la Cassazione, per le strutture già operanti in regime di convenzione, l’accreditamento temporaneo durante la fase di transizione non richiedeva un nuovo provvedimento regionale formale, essendo un effetto previsto dalla normativa transitoria.
Qual è la differenza tra ‘accreditamento temporaneo’ e ‘accreditamento provvisorio’ secondo la sentenza?
L’ordinanza chiarisce che l’accreditamento temporaneo si applicava alle strutture già convenzionate che transitavano nel nuovo sistema, mentre l’accreditamento provvisorio era previsto per le ‘nuove strutture’ o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello?
Perché la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto decisiva e necessaria l’assenza di un ‘formale provvedimento regionale di accreditamento’, interpretando in modo errato la normativa transitoria applicabile alle strutture sanitarie che erano già convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.