Il Tribunale di Bari ha rigettato il reclamo proposto contro una trascrizione eseguita con riserva dal Conservatore dei Registri Immobiliari. Il caso riguarda il tentativo di ottenere la trascrizione accettazione tacita eredità basandosi su una comparsa di costituzione e risposta depositata in un giudizio civile. I giudici hanno stabilito che tale atto, pur potendo valere come accettazione sul piano sostanziale, non possiede i requisiti di forma previsti dall'art. 2657 c.c. per la pubblicità immobiliare, in quanto l'autentica del difensore è limitata alla procura alle liti e non rende l'intero atto una scrittura privata autenticata idonea alla trascrizione.
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