Responsabilità istituto di vigilanza: il caso del furto non rilevato
Quando si sottoscrive un contratto di guardiania, ci si aspetta che la protezione sia costante e diligente. Tuttavia, la giurisprudenza si trova spesso a dover valutare i limiti della responsabilità istituto di vigilanza quando un evento delittuoso si verifica nonostante la presenza di personale addetto. Una recente sentenza del Tribunale di Bari offre spunti fondamentali sulla ripartizione dell’onere della prova e sul diritto di surroga delle compagnie assicurative.
I fatti: un furto indisturbato
La vicenda trae origine da un grave furto subito da un’impresa tessile durante un fine settimana. I malfattori erano riusciti a scavalcare la recinzione, praticare un foro nel muro del capannone e asportare una quantità ingente di merce. Nonostante la società avesse stipulato un contratto per un servizio di guardiania non armata attivo 24 ore su 24, nessuno degli addetti si era accorto dell’operazione, durata diverse ore.
La compagnia assicuratrice dell’impresa danneggiata, dopo aver versato un indennizzo di 48.000 euro, ha deciso di agire in giudizio contro l’istituto di vigilanza per ottenere il rimborso di quanto pagato, invocando l’inadempimento contrattuale.
La decisione del Tribunale
Il giudice ha accolto integralmente la domanda dell’assicuratore. Nel corso del giudizio, l’istituto di vigilanza è rimasto contumace, non offrendo alcuna prova circa il corretto svolgimento del proprio incarico. Il Tribunale ha sottolineato come le modalità del furto (la creazione di un foro murario e il trasporto di materiali voluminosi) fossero tali da richiedere necessariamente un tempo prolungato e la produzione di rumori, fattori che avrebbero dovuto allertare un vigilante diligente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sull’applicazione dell’articolo 1218 del Codice Civile. In tema di responsabilità istituto di vigilanza, spetta al creditore (in questo caso l’assicurato o l’assicuratore in surroga) provare che il danno si è verificato in circostanze tali da suggerire un difetto di sorveglianza. Una volta fornita questa prova, l’onere si sposta sull’istituto di vigilanza, che deve dimostrare di aver effettuato tutti i controlli previsti contrattualmente e che l’evento è stato causato da fattori imprevedibili o inevitabili.
Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto che il silenzio della società di sicurezza e l’assenza di segnalazioni durante un evento così invasivo fossero prove evidenti di una condotta omissiva. Inoltre, è stato chiarito che il credito vantato dall’assicuratore in surrogazione ha natura di debito di valore, includendo quindi non solo la somma pagata, ma anche la rivalutazione monetaria per compensare la perdita di potere d’acquisto nel tempo.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal giudice evidenziano che la responsabilità istituto di vigilanza scatta automaticamente quando la prestazione professionale non rispetta i canoni della diligenza qualificata. La società convenuta è stata condannata a rimborsare alla compagnia assicuratrice l’intera somma di 48.000 euro, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle spese di lite. Questo provvedimento conferma che il servizio di guardiania non può limitarsi a una presenza passiva, ma deve tradursi in un monitoraggio attivo ed efficace dei sistemi di allarme e della struttura affidata.
L’istituto di vigilanza risponde sempre in caso di furto?
No, l’istituto risponde solo se il cliente dimostra che il furto è avvenuto con modalità che avrebbero dovuto essere rilevate con una normale diligenza professionale.
Cosa deve provare la società di sicurezza per evitare la condanna?
Deve fornire la prova positiva di aver eseguito esattamente tutti i controlli e i pattugliamenti previsti dal contratto di appalto.
L’assicurazione può chiedere i danni all’istituto di vigilanza?
Sì, tramite l’azione di surrogazione l’assicuratore che ha pagato l’indennizzo può rivalersi sul terzo responsabile per recuperare la somma versata.