La Corte d'Appello di Trento ha dichiarato inammissibile la reiterata istanza di inibitoria in appello proposta da una parte. La decisione si fonda sul fatto che l'elemento di novità addotto, ovvero una visura camerale, era già disponibile durante il primo grado. Poiché il documento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non può giustificare una nuova istanza di sospensione, mancando fatti sopravvenuti reali.
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