Il Questore di Bergamo applica a un tifoso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per otto anni, con l'obbligo di firma in questura per cinque anni. Il provvedimento viene notificato l'8 marzo 2023. Il Giudice per le indagini preliminari convalida la misura il 10 marzo alle ore 14:00, prima della scadenza del termine di 48 ore concesso alla difesa per presentare memorie. La difesa deposita regolarmente le proprie osservazioni via PEC alle ore 16:44 dello stesso giorno, ma il giudice ha già deciso senza poterle valutare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del tifoso e stabilisce che la frettolosa convalida del DASPO, avvenuta prima del decorso delle 48 ore, viola il diritto di difesa e determina la nullità del provvedimento. Di conseguenza, la Corte annulla la decisione impugnata, rendendo inefficace l'obbligo di firma.
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