Un tifoso, già destinatario in passato di un divieto di accesso a manifestazioni sportive, riceve un nuovo DASPO con obbligo di firma per cinque anni. L'interessato ricorre in Cassazione lamentando una violazione del suo diritto di difesa, poiché il provvedimento di convalida del giudice sarebbe stato emesso prima della scadenza del termine di 48 ore a sua disposizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo due principi fondamentali: in caso di DASPO recidiva, l'obbligo di firma è automatico e non richiede una nuova valutazione di pericolosità. Inoltre, la violazione del termine dilatorio per la difesa costituisce una nullità che può essere fatta valere solo se si dimostra un pregiudizio concreto ed effettivo al diritto di difesa, non essendo sufficiente la mera allegazione astratta della violazione.
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