Una lavoratrice ha ottenuto in appello la condanna del datore di lavoro per demansionamento, con risarcimento del danno patrimoniale e biologico. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo davanti al Tribunale, dichiarando la cessazione della materia del contendere per tutte le liti pendenti. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Tuttavia, non essendoci un accordo sulla compensazione delle spese di questo grado, la Corte ha condannato l'azienda al pagamento delle spese processuali in base al principio di causalità, avendo essa promosso un ricorso non più coltivato.
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