Responsabilità danni animali: il proprietario paga sempre?
Quando si parla di responsabilità danni animali, il Codice Civile italiano è estremamente rigoroso nel tutelare i terzi danneggiati. Una recente sentenza del Tribunale di Bologna ha confermato quanto sia difficile per il proprietario di un animale sfuggire all’obbligo di risarcimento in caso di aggressione. La vicenda analizzata riguarda una cittadina che, mentre passeggiava con il proprio piccolo cane, è stata improvvisamente attaccata da due cani di grossa taglia lasciati incustoditi.
Il caso: aggressione e lesioni permanenti
I fatti si sono svolti in una serata qualunque, quando la vittima è stata aggredita da un meticcio e un pastore tedesco scappati da una proprietà privata. L’attacco ha causato cadute e morsi profondi alle gambe, portando al trasporto d’urgenza in ospedale e a una prognosi iniziale di dieci giorni. Tuttavia, le conseguenze fisiche si sono rivelate ben più gravi del previsto, lasciando cicatrici permanenti e una sofferenza soggettiva significativa.
Nonostante la regolarità della citazione, la proprietaria dei cani non si è presentata in giudizio, restando contumace. Grazie alle testimonianze raccolte e alla lettura dei microchip degli animali effettuata dalle autorità intervenute sul posto, è stato possibile risalire con certezza alla titolarità dei cani e avviare la richiesta per la responsabilità danni animali.
La natura oggettiva della responsabilità danni animali
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 2052 del Codice Civile. Secondo questo principio, la responsabilità danni animali ha carattere oggettivo: ciò significa che non occorre dimostrare che il proprietario sia stato “cattivo” o “negligente”. Egli è responsabile per il solo fatto di essere il proprietario o l’utilizzatore dell’animale.
Per liberarsi dall’obbligo di pagare, il proprietario deve fornire la prova del “caso fortuito”, ovvero dimostrare che l’evento è stato talmente eccezionale e imprevedibile da non poter essere evitato nemmeno con la massima diligenza. Nel caso di specie, il semplice fatto che i cani siano scappati dal cancello o dalla recinzione non costituisce caso fortuito, ma anzi conferma la mancanza di un controllo adeguato.
La quantificazione del risarcimento
Il Tribunale, avvalendosi di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) medico-legale, ha stabilito che la vittima ha riportato un’invalidità permanente del 5%. Per calcolare l’importo dovuto, sono state applicate le Tabelle di Milano, che rappresentano lo standard nazionale per la valutazione del danno non patrimoniale.
Il risarcimento totale ha incluso:
- Danno biologico permanente: basato sull’età della vittima e sulla gravità delle lesioni.
- Invalidità temporanea: per i giorni necessari alla guarigione clinica.
- Spese mediche: il rimborso di tutti i costi sostenuti per cure e visite.
- Interessi e rivalutazione: per compensare il tempo trascorso dall’incidente alla sentenza.
le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla mancata prova liberatoria da parte della convenuta. Il Giudice ha osservato che l’obbligo di custodia degli animali impone l’adozione di ogni misura necessaria a evitare aggressioni, come l’uso di guinzagli o museruole in luoghi pubblici e la messa in sicurezza dei recinti privati. Poiché i cani circolavano liberi e incustoditi, il nesso causale tra la loro azione e le lesioni della donna è risultato evidente e indiscutibile. La responsabilità ex art. 2052 c.c. prescinde dalla colpa e si basa esclusivamente sul rapporto di proprietà o custodia.
le conclusioni
In conclusione, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda della parte lesa. La proprietaria è stata condannata a pagare oltre 13.000 euro per il danno non patrimoniale e circa 1.500 euro per le spese mediche, oltre alle spese legali e di consulenza tecnica. Questa decisione sottolinea che la responsabilità danni animali è un onere costante e qualificato: chi decide di detenere un animale deve farsi carico di ogni rischio connesso, proteggendo la sicurezza altrui senza alcuna possibilità di delega o distrazione.
Chi è responsabile se un cane scappa dal giardino e morde un passante?
Il proprietario o chi se ne serve è responsabile in via oggettiva per i danni causati dall’animale, anche se questo è smarrito o fuggito, a meno che non si provi il caso fortuito.
Cosa deve fare il danneggiato per ottenere il risarcimento?
Deve dimostrare il rapporto di proprietà dell’animale, l’evento lesivo e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno subito, anche tramite testimonianze e perizie mediche.
È possibile essere risarciti se il proprietario non si presenta al processo?
Sì, se la citazione è regolare e le prove sono sufficienti, il giudice può condannare il proprietario contumace al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali.