Un'azienda che raccoglieva e trasportava oli esausti per poi rivenderli contestava la sua classificazione del rischio INAIL, sostenendo di svolgere un'attività commerciale a basso rischio. L'Ente Previdenziale, invece, la inquadrava nella tariffa più onerosa prevista per la gestione di rifiuti speciali pericolosi. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente. Ha stabilito che per una corretta classificazione del rischio INAIL non conta solo la finalità commerciale, ma l'intero ciclo operativo. Poiché l'attività includeva ritiro, stoccaggio e trasporto di materiali intrinsecamente pericolosi, la classificazione più elevata era corretta. La pericolosità concreta dell'attività prevale sullo scopo di profitto.
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