Malattia professionale calciatore: il diritto all’indennizzo per l’ex atleta
Il riconoscimento della malattia professionale calciatore rappresenta un tema di crescente rilevanza nel panorama del diritto del lavoro sportivo. Una recente sentenza della Corte d’Appello ha affrontato il caso di un ex calciatore professionista che, dopo anni di carriera trascorsi tra diverse categorie nazionali, ha manifestato una grave ernia discale lombare. La questione centrale riguarda se l’attività sportiva ad alto livello possa essere equiparata a una lavorazione usurante ai fini della tutela assicurativa sociale.
I fatti e il primo grado di giudizio
L’atleta aveva citato in giudizio l’istituto assicuratore nazionale chiedendo il riconoscimento della natura professionale della sua patologia alla schiena. Secondo il ricorrente, gli anni di allenamenti quotidiani caratterizzati da sollevamento pesi (come squat e leg press), balzi, scatti e vibrazioni dovute al contatto con il terreno avevano deteriorato la sua colonna vertebrale.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto la domanda basandosi su una perizia medico-legale che confermava il danno fisico e la sua compatibilità con la carriera sportiva. Tuttavia, l’ente assicuratore ha proposto appello, sostenendo che non vi fosse la prova che il calciatore avesse effettivamente svolto quegli allenamenti così intensi e che la patologia potesse derivare da una predisposizione genetica o dall’attività dilettantistica svolta negli ultimi anni.
La decisione della Corte d’Appello sulla malattia professionale calciatore
La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso dell’istituto assicuratore, confermando integralmente il diritto dell’ex calciatore. I giudici hanno sottolineato come, sebbene l’ernia discale non goda di una presunzione di origine lavorativa automatica per i calciatori (a differenza di altre categorie industriali), sia comunque possibile dimostrare il nesso causale attraverso testimonianze e indagini tecniche.
Nel corso del giudizio di secondo grado, sono stati ascoltati testimoni chiave, tra cui ex preparatori atletici, che hanno confermato la durezza dei carichi di lavoro somministrati all’atleta durante le stagioni agonistiche. Questo ha permesso di superare l’astrattezza della figura del calciatore per approdare a una ricostruzione concreta dei rischi subiti.
le motivazioni
Le ragioni della decisione si fondano sul principio di equivalenza delle cause. La Corte ha chiarito che l’eventuale presenza di una “predisposizione costituzionale” dell’atleta non esclude la tutela assicurativa se l’attività lavorativa ha agito come concausa efficiente nel determinare la patologia. Gli allenamenti tipici del calcio professionistico, che includono movimenti ripetuti di flessione, torsione del tronco e forti vibrazioni per le ricadute al suolo, sono stati giudicati idonei a esporre la colonna vertebrale a un rischio di danno aumentato. La documentazione medica e le prove testimoniali hanno creato un quadro probatorio solido che collega direttamente l’usura fisica della carriera sportiva all’ernia discale diagnosticata.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza stabilisce che l’ex calciatore ha diritto a essere indennizzato per un danno biologico stimato nella misura del 6%. L’appello dell’istituto è stato respinto poiché non è riuscito a scardinare l’accertamento tecnico compiuto dal consulente d’ufficio, il quale ha ribadito che i fattori di rischio insiti nella preparazione atletica professionistica sono stati determinanti per l’insorgenza della malattia. Questo provvedimento conferma che lo sport professionistico, pur nella sua specificità, deve garantire agli atleti le medesime tutele previste per i lavoratori impegnati in attività fisiche gravose, qualora il rischio professionale sia adeguatamente dimostrato in sede giudiziale.
Un calciatore può ottenere l’indennizzo per ernia discale come malattia professionale?
Sì, è possibile se si dimostra che gli allenamenti intensi, i sovraccarichi fisici e le vibrazioni subite durante la carriera hanno causato o aggravato la patologia.
La predisposizione genetica annulla il diritto alla tutela assicurativa per l’atleta?
No, per il principio di equivalenza delle cause, la predisposizione naturale non esclude il riconoscimento se l’attività lavorativa ha contribuito in modo significativo all’insorgenza del danno.
Quali prove servono per dimostrare il rischio professionale nello sport?
Sono fondamentali le testimonianze di preparatori o compagni di squadra sull’intensità degli allenamenti, unitamente a perizie mediche che colleghino il tipo di sforzo alla patologia riscontrata.