Malattia professionale: i limiti per ottenere l’indennizzo
Il riconoscimento di una malattia professionale è un diritto fondamentale per i lavoratori, ma non sempre l’accertamento della patologia porta a un risarcimento economico. Esistono infatti soglie minime di invalidità previste dalla legge al di sotto delle quali non è possibile ottenere somme in denaro.
Recentemente, il Tribunale di Bari si è espresso su un caso emblematico riguardante un autista affetto da ernie discali multiple, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione del D.Lgs. 38/2000 e sui requisiti necessari per la tutela previdenziale.
Il legame tra lavoro di autista e patologie spinali
Nel caso analizzato, il lavoratore ha dedotto che la sua attività professionale, caratterizzata dalla guida prolungata di diverse tipologie di automezzi, fosse la causa diretta delle sue patologie lombosacrali. Dopo un iniziale rifiuto in sede amministrativa, il ricorso giudiziario ha mirato ad accertare il nesso causale e a ottenere l’indennizzo per un danno stimato inizialmente al 12%.
La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha confermato che l’attività lavorativa è stata effettivamente una condizione necessaria ed essenziale per il determinismo della malattia, applicando un criterio di elevata probabilità scientifica. Tuttavia, la valutazione medica ha quantificato il danno permanente in una misura ridotta.
La soglia del 6% per il danno biologico
La normativa vigente stabilisce che l’ente assicuratore eroghi un indennizzo in capitale solo per menomazioni di grado pari o superiore al 6%. Se il danno è inferiore a tale soglia, pur essendo riconosciuta la natura professionale della malattia, non scatta il diritto al pagamento.
Nel procedimento in esame, il medico legale ha stabilito che la menomazione conseguente alle ernie discali determinava un danno biologico del 4%. Questo valore, essendo inferiore al limite legale del 6%, rende la domanda di prestazione economica non accoglibile.
L’inammissibilità dell’accertamento per danni minimi
Oltre al rigetto della richiesta economica, i giudici hanno affrontato la questione della domanda subordinata volta a ottenere il mero riconoscimento del danno inferiore al 6% per fini futuri. Tale richiesta è stata dichiarata inammissibile.
Secondo la giurisprudenza consolidata, non è possibile chiedere al giudice un accertamento che riguardi solo i fatti (come lo stato di salute) senza che vi sia un diritto attuale da tutelare. La mancanza di un interesse ad agire immediato impedisce il ricorso al tribunale per ottenere sentenze puramente dichiarative di requisiti sanitari che non portano a una prestazione immediata.
le motivazioni
La decisione si fonda sul rigoroso rispetto dei parametri tabellari previsti dal D.M. del 12/7/2000. Una volta che la perizia medica d’ufficio, ritenuta immune da vizi logici e basata su accurati esami clinici, fissa il danno al 4%, il giudice non può che rigettare la domanda di indennizzo. Inoltre, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. preclude la possibilità di emettere una sentenza che si limiti ad accertare la patologia senza che questa superi la soglia di indennizzabilità, poiché il tribunale non può svolgere una funzione di mero accertamento tecnico preventivo per eventi futuri e incerti.
le conclusioni
Il tribunale ha concluso per il rigetto della domanda principale di indennizzo e per l’inammissibilità delle domande subordinate. Tuttavia, vista la complessità dell’accertamento e la conferma del nesso causale tra lavoro e malattia (nonostante l’esiguità del danno), il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Le spese della consulenza tecnica medica sono state poste a carico di entrambe le parti in solido, in egual misura, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle ragioni mediche del lavoratore, pur in assenza del raggiungimento della soglia economica risarcitoria.
Qual è la percentuale minima di invalidità per ricevere un indennizzo economico?
Per ottenere un indennizzo in capitale dall’ente assicurativo il danno biologico accertato deve essere pari o superiore al 6 per cento.
Si può fare causa solo per far riconoscere la malattia se il danno è sotto il sei per cento?
No, la domanda è inammissibile per difetto di interesse ad agire poiché non si può chiedere un accertamento di meri fatti sanitari senza un diritto attuale alla prestazione.
Chi paga le spese legali se la malattia è professionale ma il danno è troppo basso?
In questo caso specifico il giudice ha disposto la compensazione delle spese tra le parti a causa della complessità del caso e dell’accertato nesso causale tra lavoro e patologia.