Un dipendente pubblico, precedentemente impiegato presso una società stradale a partecipazione statale, viene trasferito a un Ministero. La legge garantisce il mantenimento dello stipendio precedente tramite un assegno ad personam, calcolato sulle voci fisse e continuative. Il Ministero esclude dal calcolo alcune indennità e il premio di produzione, ritenendoli variabili. Il Lavoratore fa causa. La Corte di Cassazione dà ragione al Lavoratore, confermando la decisione d'appello. I giudici chiariscono che la natura fissa delle voci va valutata in base al contratto collettivo di provenienza. Poiché il premio di produzione era erogato mensilmente senza legami a obiettivi, esso va incluso nell'assegno ad personam. Il ricorso del Ministero viene rigettato, con condanna alle spese.
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