Un ex dipendente, cessato dal servizio a fine 2011, ha richiesto l'applicazione di un aumento del 2,09% previsto dal nuovo contratto collettivo firmato nel 2012, con decorrenza retroattiva dal 2010. L'azienda ha rifiutato, applicando la clausola contrattuale che esclude i lavoratori già cessati dai benefici del nuovo accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che l'incremento retributivo ex dipendenti non spetta a chi ha già concluso il rapporto di lavoro prima della firma del contratto, a meno di specifiche deroghe. I giudici hanno chiarito che la rivalutazione prevista aveva natura di aumento salariale e non di mero recupero dell'inflazione, confermando la piena validità della clausola di esclusione.
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