La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 41705/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva comunque impugnato la decisione. La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena, che implica la rinuncia agli altri motivi, ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di sollevare questioni a cui si è già rinunciato. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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