L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che riconosceva ad alcuni dipendenti il diritto al computo dell'intero periodo di apprendistato per gli scatti di anzianità, dichiarando nulle le clausole contrarie del contratto collettivo. Successivamente, L'Azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata solo al rigetto o all'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i lavoratori vedono confermato in via definitiva il proprio diritto all'anzianità di servizio apprendistato fin dal giorno dell'assunzione originaria.
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