Apprendistato e Stipendio: il periodo di formazione vale per l’anzianità?
Il contratto di apprendistato rappresenta una porta d’ingresso fondamentale nel mondo del lavoro. Spesso, però, sorgono dubbi sul pieno riconoscimento di questo periodo una volta che il rapporto si stabilizza. Una recente vicenda giudiziaria ha affrontato un tema cruciale: il calcolo dell’anzianità di servizio apprendistato ai fini degli aumenti di stipendio. La questione era se un’azienda potesse legittimamente escludere, tramite il contratto collettivo, gli anni di apprendistato dal conteggio che determina gli scatti retributivi automatici.
I fatti: un’esclusione contestata
La vicenda ha origine dalla protesta di alcuni lavoratori di un’importante azienda di trasporti. Dopo essere stati assunti a tempo indeterminato al termine del loro percorso di apprendistato, si sono accorti di una anomalia. L’azienda, applicando una specifica clausola del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore, non considerava il periodo di formazione nel calcolo della loro anzianità di servizio. In pratica, il loro contatore per gli scatti di stipendio partiva da zero, come se fossero stati appena assunti, ignorando gli anni già trascorsi in azienda come apprendisti.
La clausola del contratto collettivo sotto accusa
I lavoratori hanno deciso di agire legalmente. Sostenevano che la clausola del CCNL e un successivo accordo sindacale fossero illegittimi. Secondo loro, escludere il periodo di apprendistato violava un principio fondamentale del diritto del lavoro. L’apprendistato, pur avendo una forte componente formativa, è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la sua durata deve contribuire a tutti gli effetti legati all’anzianità, inclusi quelli economici. L’azienda, dal canto suo, si difendeva sostenendo la piena validità del contratto collettivo e delle sue disposizioni.
Il principio sull’anzianità di servizio apprendistato
I giudici dei primi gradi di giudizio hanno accolto le richieste dei lavoratori. Hanno stabilito che la normativa sull’apprendistato, anche dopo le riforme (come il D.Lgs. 276/2003), non permette di svalutare questo periodo. Il principio generale, derivante dalla legge precedente (L. 25/1955) e mai superato, è che il periodo di apprendistato deve essere computato nell’anzianità di servizio. Un contratto collettivo non può derogare a questo principio in senso peggiorativo per il lavoratore, soprattutto per quanto riguarda aspetti retributivi così importanti come gli scatti di anzianità. Di conseguenza, le clausole che prevedevano l’esclusione sono state dichiarate nulle.
Le motivazioni: perché l’apprendistato si conta sempre
La motivazione di fondo delle sentenze di merito è chiara: il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tutti gli effetti. La finalità formativa si aggiunge, ma non sostituisce, la natura di rapporto di lavoro subordinato. Negare il computo di tale periodo ai fini dell’anzianità creerebbe una discriminazione ingiustificata. I giudici hanno quindi riaffermato che l’anzianità di servizio apprendistato è un diritto del lavoratore. L’azienda è stata condannata a ricalcolare l’anzianità di tutti i lavoratori coinvolti fin dalla loro prima assunzione come apprendisti e a pagare tutte le differenze retributive maturate nel tempo.
Le conclusioni: una vittoria consolidata
L’azienda, non soddisfatta della decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse esprimersi nel merito, l’azienda stessa ha deciso di rinunciare al ricorso, con l’accordo dei lavoratori. La Cassazione ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Sebbene non ci sia stata una sentenza finale sul principio di diritto, l’esito è estremamente positivo per i lavoratori. La rinuncia al ricorso ha reso definitiva la sentenza d’appello che dava loro ragione. Questa vicenda, quindi, consolida un orientamento importante: l’anzianità di servizio apprendistato va riconosciuta e non può essere cancellata da un contratto collettivo.
Il periodo di apprendistato vale per l’anzianità di servizio?
Sì, di norma il periodo di apprendistato deve essere computato nell’anzianità di servizio del lavoratore, a meno di specifiche e legittime eccezioni previste dalla legge.
Un contratto collettivo può escludere l’apprendistato dall’anzianità?
Secondo i giudici di merito in questo caso, una clausola del contratto collettivo che esclude l’apprendistato dal calcolo dell’anzianità per gli scatti di stipendio è illegittima e può essere annullata.
Cosa è successo in Cassazione in questo caso specifico?
La Corte di Cassazione non ha deciso sul merito della questione perché l’azienda ha ritirato il ricorso. Di conseguenza, la decisione favorevole ai lavoratori è diventata definitiva per le parti coinvolte.