Il diritto al conteggio per l’anzianità di servizio apprendistato
I contratti di inserimento giovanile sollevano spesso dispute sui diritti economici successivi. Molti lavoratori assunti con formazione si chiedono se il periodo iniziale conti per gli aumenti di stipendio. La questione riguarda l’anzianità di servizio apprendistato e il suo impatto sugli scatti stipendiali maturati negli anni.
La legge stabilisce che il periodo svolto come apprendista vale per l’anzianità generale se il datore mantiene in servizio il dipendente. Alcuni contratti collettivi cercavano tuttavia di azzerare o limitare questo diritto, negando gli scatti periodici maturati nei primi anni di attività formativa.
Il contrasto tra contratti collettivi e norme di legge
Nel caso esaminato, diversi dipendenti hanno lavorato per quarantaquattro mesi con contratti formativi. L’azienda ha poi confermato questi lavoratori con contratti ordinari. Al momento di calcolare gli incrementi retributivi, la società ha escluso i primi periodi di impiego. Il datore applicava le clausole del contratto collettivo di settore e un accordo sindacale che vietavano il conteggio di quegli anni.
I lavoratori hanno contestato questa esclusione davanti al giudice del lavoro. La legge speciale del 1955 imponeva infatti la piena validità del periodo di formazione ai fini dell’anzianità complessiva. I dipendenti hanno sostenuto la nullità radicale delle clausole contrattuali peggiorative rispetto alla tutela legale inderogabile.
Le regole applicabili per l’anzianità di servizio apprendistato
I giudici di merito hanno accolto pienamente la domanda dei dipendenti. Il tribunale ha dichiarato nulle le clausole collettive lesive dei diritti dei lavoratori. La Corte d’Appello ha confermato la condanna dell’azienda al ricalcolo delle somme e degli scatti.
La normativa applicabile ai rapporti sorti prima delle riforme del 2011 protegge l’anzianità di servizio apprendistato in modo assoluto. Le parti sociali non possono concordare deroghe che danneggiano i lavoratori rispetto ai minimi fissati dalla legge nazionale.
Le motivazioni dei giudici di legittimità sul contratto formativo
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’azienda. I giudici supremi hanno ribadito che l’articolo 19 della Legge 25 del 1955 costituisce una norma imperativa (ossia una regola inderogabile che nessun contratto privato può scavalcare). Il successivo decreto legislativo del 2003 non ha abrogato questa tutela fondamentale.
L’intera durata del periodo formativo deve quindi essere considerata utile. La contrattazione collettiva non può introdurre clausole che azzerano l’anzianità pregressa per ritardare la concessione degli aumenti stipendiali. I contratti che limitano tali diritti sono nulli per contrasto diretto con la legge dello Stato.
Le conclusioni: vittoria dei lavoratori e spese a carico dell’azienda
La Suprema Corte ha confermato in via definitiva il diritto dei dipendenti al pieno riconoscimento dell’anzianità maturata fin dal primo giorno di lavoro. L’azienda deve ricalcolare gli scatti periodici e versare le relative differenze economiche.
La decisione impone all’azienda il pagamento integrale delle spese di giudizio in favore dei difensori dei lavoratori, oltre al raddoppio del contributo unificato. Questa sentenza consolida la tutela dei diritti economici per tutti coloro che hanno proseguito il rapporto lavorativo dopo un iniziale percorso di apprendistato.
Il periodo di apprendistato vale per maturare gli scatti di anzianità?
Sì, se il datore di lavoro conferma il dipendente al termine del periodo formativo, l’intero periodo iniziale deve essere conteggiato nell’anzianità utile per gli aumenti.
Il contratto collettivo può escludere gli anni di apprendistato dagli scatti stipendiali?
No, le clausole contrattuali o gli accordi sindacali che escludono tali periodi sono nulli perché violano le norme imperative di legge a tutela del lavoratore.
Cosa deve fare il lavoratore se l’azienda non riconosce l’anzianità formativa pregressa?
Il lavoratore può richiedere il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati e il pagamento di tutte le differenze retributive arretrate dovute dal datore di lavoro.