La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21526/2025, ha rigettato il ricorso di una società di costruzioni, confermando che l'onere della prova riguardo l'inerenza e l'esistenza dei costi deducibili spetta interamente al contribuente. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi basandosi su dati OMI e dichiarazioni degli acquirenti, e la non deducibilità di costi per fatture con luogo di destinazione della merce incongruente. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento, sottolineando che non è sufficiente la mera contabilizzazione di un costo per provarne la deducibilità. Il ricorso è stato accolto solo in relazione alla mancata pronuncia del giudice di merito sull'entità delle sanzioni, con rinvio per un nuovo esame su questo specifico punto.
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