L'Agenzia Fiscale ha contestato la legittimità di un contratto di subappalto, ritenendolo una dissimulazione di una intermediazione abusiva di manodopera. Di conseguenza, ha negato la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA. Le corti di merito avevano dato ragione all'azienda basandosi sulla formulazione del contratto. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che per distinguere un appalto lecito da una fornitura illecita di personale non basta esaminare il testo contrattuale (nomen iuris), ma è necessario un accertamento in concreto, basato su come il rapporto si è effettivamente svolto, valorizzando gli elementi indiziari raccolti dall'amministrazione finanziaria.
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