La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29279/2024, ha negato il diritto al rimborso IVA a una società che, dopo aver acquistato beni in sospensione d'imposta senza possederne i requisiti di esportatore abituale, aveva successivamente versato l'imposta dovuta. Secondo la Corte, la violazione degli obblighi sostanziali, che ha causato un pregiudizio all'Erario e alterato la sequenza rivalsa-detrazione, preclude l'applicazione del principio di neutralità dell'IVA e, di conseguenza, il diritto al rimborso.
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