Un cittadino straniero ha richiesto la non esecutività di una condanna definitiva, sostenendo che il processo originario si fosse svolto senza l'assistenza di un traduttore, violando il diritto all'interprete nel processo penale. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta senza fissare un'udienza (procedura de plano). La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di questa decisione. I giudici hanno chiarito che, se la richiesta è palesemente infondata, il magistrato può decidere immediatamente. Inoltre, le eventuali nullità derivanti dalla mancanza di un interprete si sanano definitivamente una volta che la sentenza di condanna passa in giudicato, non potendo più essere sollevate in fase di esecuzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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