La Corte di Cassazione, con la sentenza 15885/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso in fase esecutiva, poiché rappresentava una mera riproposizione di istanze già esaminate e decise. La Corte ha ribadito che la reiterazione delle medesime censure, senza nuovi argomenti, rende il gravame manifestamente infondato, comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea il principio di definitività dei provvedimenti giurisdizionali.
Continua »