Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sulla Mera Riproposizione
Il principio di definitività delle decisioni giudiziarie è un pilastro del nostro ordinamento. Una volta che un giudice si è pronunciato su una questione, non è possibile riproporla all’infinito con le medesime argomentazioni. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 15885 del 2024, offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un condannato che aveva ripresentato istanze già vagliate e respinte. Questo caso ci permette di analizzare quando un’impugnazione in fase esecutiva si trasforma in una ‘mera riproposizione’ e quali sono le conseguenze.
I Fatti del Caso in Analisi
Un soggetto, condannato con sette diverse sentenze definitive, si rivolgeva alla Corte di Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, avanzando una serie di richieste complesse:
- La rideterminazione delle pene per reati legati agli stupefacenti, alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale.
- L’applicazione della disciplina del reato continuato a tutte le condanne.
- Il riconoscimento del principio del ne bis in idem (divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto) tra due condanne per reati associativi.
- L’esclusione dell’aggravante della recidiva.
La Corte di Appello, tuttavia, dichiarava l’istanza inammissibile. La ragione era semplice: tutte le questioni sollevate erano già state esaminate e decise con precedenti provvedimenti. L’istanza, quindi, non era altro che una riproposizione dei medesimi argomenti.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
Contro la decisione della Corte di Appello, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione. La Suprema Corte, però, ha rigettato completamente le argomentazioni, confermando la decisione del giudice dell’esecuzione e dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
La Cassazione ha chiarito che i giudici di merito avevano correttamente applicato l’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che se un’istanza ripropone questioni già decise, deve essere dichiarata inammissibile. In questo caso, le richieste del ricorrente erano identiche a quelle già vagliate in passato, senza l’aggiunta di nuovi elementi di fatto o di diritto che potessero giustificare un riesame.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su motivazioni precise e rigorose. In primo luogo, ha evidenziato come il ricorso fosse generico e non si confrontasse realmente con le ragioni esposte nell’ordinanza impugnata. Il ricorrente si limitava a lamentare una carenza di motivazione, senza però contestare il punto centrale della decisione: la natura ripetitiva delle sue istanze.
In secondo luogo, la Corte ha smontato le singole censure. Ha chiarito che il ricorrente aveva erroneamente interpretato il provvedimento, sostenendo una declaratoria di incompetenza che, in realtà, la Corte di Appello aveva menzionato solo in relazione a un aspetto marginale (la recidiva) e non al cuore delle richieste.
Infine, un punto cruciale riguarda un’argomentazione introdotta per la prima volta in Cassazione: la richiesta di scioglimento del cumulo delle pene. La Suprema Corte ha affermato che tale questione era del tutto estranea all’istanza originaria presentata al giudice dell’esecuzione e, pertanto, non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Questo ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una sede per introdurre nuove pretese, ma solo per controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sulle questioni a loro sottoposte.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un messaggio fondamentale per chiunque intenda adire le vie legali in fase esecutiva: non è possibile abusare dello strumento processuale riproponendo all’infinito le stesse questioni già decise. Un ricorso, per avere una possibilità di essere accolto, deve basarsi su vizi specifici del provvedimento impugnato o su elementi nuovi. La mera riproposizione di istanze già respinte non solo è destinata a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche. Come in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 c.p.p.
Quando un ricorso in fase di esecuzione viene considerato una ‘mera riproposizione’?
Un ricorso viene considerato una ‘mera riproposizione’ quando si basa sugli stessi elementi, argomenti e questioni di diritto già esaminati e decisi con un precedente provvedimento dallo stesso giudice, senza che vengano addotti nuovi elementi di fatto o di diritto.
È possibile presentare in Cassazione istanze nuove che non erano state avanzate al giudice dell’esecuzione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che una questione non inclusa nell’istanza originaria presentata al giudice dell’esecuzione, come la richiesta di scioglimento del cumulo, è un tema del tutto estraneo e non può essere introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, equitativamente fissata, in favore della Cassa delle ammende (nel caso di specie, 3.000 euro).