Un imputato, condannato per reati contro il patrimonio (furto e rapina/estorsione), ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava il mancato riconoscimento attenuanti, in particolare quella del risarcimento del danno, e la determinazione della pena. La Corte d'Appello aveva già confermato la condanna, ritenendo insufficiente il risarcimento offerto. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la valutazione delle attenuanti e della pena rientra nella discrezionalità dei giudici di merito. Il mancato riconoscimento attenuanti non ha violato la legge, e la motivazione era logica. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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