L'Imputato, accusato di furto aggravato, concordava l'applicazione della pena con la Procura mediante rito alternativo. Successivamente, il difensore presentava impugnazione dinanzi ai giudici di legittimità sostenendo la buona fede e l'assenza di dolo del soggetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento, precisando che l'accordo esonera l'accusa dall'onere probatorio ed esclude la contestazione del merito. La legge consente il reclamo solo per vizi del consenso, mancata corrispondenza della pena, errata qualificazione del reato o illegalità della sanzione. Il ricorrente deve versare le spese e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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