Un Lavoratore, già condannato per furto pluriaggravato, ha presentato ricorso in Cassazione. Il Lavoratore sosteneva che il reato dovesse considerarsi estinto per prescrizione del reato, poiché la sua recidiva era stata ritenuta meno grave rispetto alle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che per calcolare i termini della prescrizione del reato, la recidiva con effetti speciali deve sempre essere considerata, anche se poi nel bilanciamento delle circostanze viene giudicata subordinata alle attenuanti. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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