La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso personale presentato da un indagato avverso un'ordinanza di custodia cautelare. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che, a seguito della riforma del 2017, esclude la possibilità per l'imputato di presentare personalmente l'impugnazione, richiedendo l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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