La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per cassazione presentato personalmente da un condannato avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla riforma del 2017, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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